Il Consiglio di Stato con sentenza n. 491 del 7 febbraio 2006, ha
stabilito che nel caso di opera per la quale sia stato emesso un
certificato di collaudo delle opere realizzate "a regola d'arte",
sono prive di ogni pregio le comunicazioni interne precedenti agli
atti di collaudo delle oepre stesse e che sono, quindi, superate
dall'accettazione delle opere intervenuta con il collaudo.
La sentenza si riferisce ai lavori effettuati da un'impresa nel
Comune di Bolzano per conto della Provincia di Bolzano per i quali
il direttore dei lavori ed i funzionari tecnici responsabili
avevano contestato errori gravi che avevano determinato perdite di
gas in alcuni immobili, un allagamento in un altro ed una carenza
nella esecuzione degli impianti in un altro ancora.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha precisato che tali comunicazioni
non possono costituire la prova di un errore grave commesso nella
esecuzione di lavori, lo si ribadisce eseguiti "a regola d'arte"
secondo il collaudatore con certificazione non opposta
dall'Amministrazione che, anzi, ha accettato il collaudo
provvedendo anche al pagamento degli importi liquidati in parte
anche consensualmente in relazione alla definizione delle riserve
avanzate dalla impresa stessa.
D'altra parte i giudici del Consiglio di Stato precisano anche che
"emerge con chiarezza l'obbligo che incombeva sulla Provincia di
Bolzano, ove avesse voluto far prevalere gli elementi risultanti
dalle comunicazioni cui si è fatto riferimento del Comune di
Bolzano sugli esiti finali della esecuzione dei lavori, come poi è
avvenuto, in primo luogo di compiere una istruttoria adeguata sulla
effettiva sussistenza di un errore grave compiuto nella esecuzione
dei contratti con l'Amministrazione comunale di Bolzano ed,
inoltre, di instaurare un contraddittorio completo con la stessa
CITS in ordine alle contestazioni che venivano rivolte nei suoi
confronti".
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