La
Camera dei Deputati nella seduta del
20 febbraio
scorso, con 224 sì, 23 no, 140 astenuti su 247 votanti, ha
approvato la
legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre
2007, n, 248 (Decreto Milleproroghe) che all’
articolo 20
prevedeva un ambiguo periodo transitorio per le
norme tecniche
sulle costruzioni.
L’originaria stesura dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007
conteneva un unico comma più volte letto ed interpretato al fine di
evitare che l’1 gennaio 2008 entrassero in vigore le norme tecniche
di cui al D.M. 14/09/2005 che di fatto sono state già sostituite
dalle nuove Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008; ma pur
con voli pindarici da molti effettuati, l’unica soluzione possibile
per evitare l’entrata in vigore delle vecchie norme tecniche era la
modifica dell’articolo 20 in sede di conversione in legge del
citato decreto-legge n. 248/2007.
Il testo del nuovo articolo 20, approvato definitivamente alla
Camera dei Deputati e che è stato inviato al Senato per la
necessaria approvazione prima della firma del Capo dello Stato e
della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha
modificato radicalmente l’articolo 20, con una formulazione che in
sette nuovi commi fa sparire le ambiguità create con la stesura
originaria.
Dall’esame dei sette nuovi commi si può affermare che, di fatto
sono gli stessi a quelli predisposti dalla conferenzaunificata
nella seduta del 24 gennaio scorso anche la Camera dei deputati ha
aggiunto il comma 7 con cui viene precisato che “La partecipazione
alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione
di ompensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese”.
In dettaglio, dalla lettura dei nuovi sette commi rileviamo quanto
segue:
- con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007,
previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, già prorogato al dicembre 2007 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17 al giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo
transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti
ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009.
Con la nuova formulazione, dunque del comma 1, sino al 30 giugno
2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di
cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con
D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9
gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996
(carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996
(costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997
(Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e
stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti
stradali).
- con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata
in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio
2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno
essere utilizzati non soltanto i D.M. del 1996 ma anche il D.M.
14/9/2005;
- con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni
già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi
prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al
D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino
all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli
stessi;
- al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti
precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove
progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse
strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
- con il comma 5 viene stabilito che le verifiche tecniche
di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad
esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle
norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura
dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e
riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone
sismiche 1 e 2.
- con il comma 6 viene istituita, fino al 30 giugno 2009,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e
degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e
degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio
delle revisioni generali delle Norme tecniche, anche al fine
degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
- per ultimo, come già detto, con il comma 7, originariamente non
previsto dalla Conferenza unificata ma inserito dalla Camera dei
deputati, viene precisato che la partecipazione alla
commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi
spese.
Restiamo, ora, in attesa della definitiva approvazione da parte del
Senato e dopo la firma del Presidente della Repubblica della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale precisando che il tutto
dovrà avvenire entro il 29 febbraio in cui scadono i 60 giorni di
validità del decreto-legge n. 248/2007.
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