L’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 52/E del 18
febbraio scorso interviene con alcuni chiarimenti relativi
all’
aliquota IVA cui occorre assoggettare i
servizi di
progettazione relativi alla realizzazione di un’opera per la
quale è applicabile un’aliquota IVA agevolata.
In base al combinato disposto delle disposizioni contenute ai
numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte terza,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e
degli edifici di cui al numero 127-quinquies” sono soggette alla
aliquota Iva del 10 per cento.
Con riferimento particolare ai
servizi di progettazione relativi
alla realizzazione dell’opera agevolabile, l’Agenzia rileva che
il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di
urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quinquies), senza
riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione.
Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano
dell’applicazione della minore aliquota, ma scontano l’imposta
ordinariamente con l’aliquota del 20 per cento.
Tuttavia, si evidenzia come nella risoluzione 24 dicembre 1999, n.
168 è stato chiarito che le prestazioni di progettazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria
possono essere
assoggettate all’aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in
cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico
contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione
dell’opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica
l’imposta in base all’aliquota ordinaria.
In sostanza,
tali servizi non sono autonomamente assoggettabili
ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi
siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto che, a
sua volta, beneficia della aliquota ridotta.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che se la realizzazione delle attività
di progettazione avviene non nell’ambito dello stesso contratto di
appalto relativo alla realizzazione dell’opera medesima, bensì
mediante l’affidamento tramite specifici contratti di appalto,
ciascuno dei quali avente ad oggetto l’effettuazione dei medesimi
servizi in via separata ad opera di diverse imprese terze, le
stesse non risultino in possesso delle caratteristiche necessarie
per rientrare nell’ambito di applicazione dell’aliquota del 10 per
cento, ai sensi dei sopra citati nn. 127-quinquies) e 127-septies),
ma sono da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20 per
cento.
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