Come già annunciato nella nostra precedente news del 13 febbraio
scorso il Governo ha varato in via definitiva il decreto
legislativo recante il cosiddetto "Codice ambientale".
Nel nuovo Codice dell'ambiente spicca tra gli articoli 159 e 160 un
nuovo soggetto e precisamente l'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti investita del compito di
assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni relative
alla tutela delle risorse idriche ed alla gestione dei rifiuti.
. Tra le competenze dell'Autorità i cui componenti vengono nominati
dal Capo dello Stato e che durano in carica sette anni
segnaliamo:
- il potere di agire in via amministrativa e civile contro atti,
provvedimenti e comortamenti posti in essere in violazione delle
norme in materia di acqua e rifiuti;
- il potere di irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma sino a trentamila euro, ai soggetti che, senza
giustificato motivo, rifiutano o omettono di fornire informazioni
richieste;
- la possibilità di svolgere attività di consultazione nelle
materie di propria competenza a favore delle autorità d'ambito e
delle pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo, poi, che tra gli articoli del codice ambientale, di
notevole importanza per quanto concerne il comparto dell'edilizia e
delle costruzioni è, tra gli altri, l'articolo 186 relativo alle
rocce e le terre da scavo con cui si è proceduto ad un
riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il
rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale
scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere
stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa
sui rifiuti.
In particolare il citato articolo 186 prevede che le rocce e le
terre da scavo ed i residui della lavorazione della pietra,
destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non sono
più considerati rifiuti e quindi ed essi non deve essere applicata
la disciplina propria dei rifiuti.
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