Con la circolare 13/E dello scorso 26 febbraio, l'Agenzia delle
Entrate, facendo seguito ai quesiti formulati, in occasione della
videoconferenza del 21 febbraio 2008, dalle Direzioni Regionali,
dagli Uffici periferici e dai Centri di assistenza multicanale
dell'Agenzia in merito alla applicazione della disciplina dei
contribuenti minimi, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito
all'applicazione del regime fiscale semplificato per i contribuenti
minimi.
In particolare, segnaliamo i seguenti chiarimenti.
Ricordiamo che
uno dei requisiti per accedere al regime fiscale
semplificato è quello di essere un impresa individuale o un
professionista singolo. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito la posizione di un professionista che nell'anno
precedente abbia costituito un
raggruppamento temporaneo di
professionisti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g, del
nuovo Codice dei Contratti (DLgs 163/2006), ossia un raggruppamento
finalizzato all'espletamento delle prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,
nonché alla direzione dei lavori ed altri incarichi di supporto
tecnico-amministrativo.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate distingue due diverse
ipotesi:
- il caso in cui le attività affidate al raggruppamento
temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in completa
autonomia;
- il caso in cui le attività non possono essere svolte in modo
autonomo e non possono prescindere da una organizzazione comune
del lavoro.
Nel
primo caso, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il
raggruppamento temporaneo non costituisce un soggetto autonomo che
assume rilevanza ai fini dell'applicazione del comma 99 della legge
finanziaria 2008. Diversamente, nel
secondo caso, il
raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione
di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome
collettivo, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, che impedisce
l'accesso del professionista che vi partecipa al regime dei
contribuenti minimi.
Ricordiamo che tra i vantaggi del regime fiscale semplificato vi è
l'esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti,
dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si
detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma
in un costo deducibile dal reddito. L'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che un contribuente in contabilità ordinaria che riceve
una fattura emessa da un contribuente minimo deve indicare nei
propri registri IVA che l'acquisto è stato effettuato da un
contribuente minimo, registrando la corrispondente fattura con
l'annotazione che trattasi di
"operazione effettuata ai sensi
dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il
2008".
Il medesimo soggetto è tenuto ad includere
nell'elenco fornitori i dati dell'operazione.
Da segnalare anche il chiarimento in merito all'
applicazione
delle ritenute d'acconto nei confronti dei contribuenti minimi.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una domanda
che chiedeva di conoscere se ai compensi percepiti dai contribuenti
minimi si applicano le ritenute d'acconto ed in particolare la
ritenuta d'acconto prevista dal comma 43 della legge 27 dicembre
2006 296 (legge finanziaria 2007) che ha introdotto l'obbligo per
il condominio di applicare una ritenuta d'acconto sul reddito del
4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio
d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal tenore dell'articolo
1, comma 105 della legge finanziaria per il 2008 e dell'articolo 6
del D.M. 02/01/2008, si desume che i contribuenti minimi subiscono
le ritenute di cui al Titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, ivi comprese quelle previste sui corrispettivi dovute dal
condominio all'appaltatore previste dall'articolo 25-ter,
introdotto dall'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Interessante è anche la precisazione in merito all'
applicazione
della rivalsa e della detrazione, ovvero della deducibilità
dell'IVA pagata sugli acquisti. In questo senso, l'Agenzia ha
confermato che
l'IVA addebitata a titolo di rivalsa ai
contribuenti minimi rappresenta per questi ultimi un costo
deducibile.
In ultima analisi, da segnalare è la
regolarizzazione degli
adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con effetto dal
periodo di imposta in corso. Nel caso in cui un contribuente
che applica il regime fiscale semplificato supera il limite dei
ricavi o compensi di oltre il 50% (cioè realizza ricavi o compensi
per un importo superiore a 45.000 euro), è dovuto a versare l'IVA
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate
nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il
superamento del predetto limite o la corresponsione dei suddetti
compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisiti relativi al medesimo periodo. Per i corrispettivi
conseguiti dopo il superamento del predetto limite, il contribuente
dovrà sicuramente addebitare l'imposta in fattura al cessionario o
committente.
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