Con la circolare n. 6 dello scorso 21 febbraio, l'Ance è
intervenuta sul tema ambiente ed in particolare sulle modifiche
apportate dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (II
Correttivo al Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006)
recante "
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale". In particolare, la circolare dell'Ance si
focalizza l'attenzione sul cambiamento delle procedure operative
relative alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione
ambientale strategica (VAS).
Con il decreto 16 gennaio 2008 n. 4, è stato, infatti, approvato un
secondo correttivo con il quale si è proceduto alla riscrittura
della parte II del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente), ovvero la
parte relativa in particolare a VIA e VAS. Le Regioni hanno tempo
12 mesi per l'adeguamento, mentre per i procedimenti già avviati
continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni.
La circolare dell'ANCE fornisce opportune chiarificazioni in merito
all'ambito di applicazione di VIA e VAS, le competenze per la
redazione dei due programmi, le semplificazioni procedurali
introdotte dal decreto correttivo ed infine le procedure operative
per la redazione dei due programmi.
Come si legge nella circolare, le principali novità segnalate sono
le seguenti:
- l'introduzione di una serie di disposizioni mirate ad
assicurare la semplificazione dei procedimenti e il coordinamento
delle procedure autorizzative in campo ambientale. Ciò nonostante,
rispetto alla precedente normativa, si nota un certo incremento dei
tempi per la definizione delle varie fasi dei procedimenti;
- l'eliminazione del silenzio-rigetto, per cui adesso
l'amministrazione competente deve necessariamente concludere il
procedimento di VIA o VAS con un provvedimento espresso e
motivato;
- la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei
provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver
effettuato la procedura di VIA o VAS;
- l'avvio della procedura di VIA non più sulla base del progetto
preliminare ma sul definitivo;
- un più ampio riconoscimento della discrezionalità delle regioni
e province autonome nel disciplinare, compatibilmente con le regole
generali espresse nel codice, ulteriori modalità per
l'individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre a VIA
o VAS di competenza regionale o anche per la determinazione di
criteri di esclusione dalla VIA per specifiche categorie
progettuali; per lo svolgimento delle consultazioni; per le
modalità di partecipazione delle regioni confinanti eventualmente
coinvolte dall'attuazione del piano; per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia;
- una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che
ricomprende le alterazioni quali-quantitative sull'ambiente non
solo negative ma anche positive che siano conseguenza
dell'attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi
della loro realizzazione, gestione dismissione compresi eventuali
malfunzionamenti.
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