Con la risoluzione n. 68/E dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia
delle Entrate è intervenuta sul tema dei mutui concessi da istituti
previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati per
l’acquisto della prima abitazione. In particolare, la risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di interpello
concernente il trattamento tributario, ai fini dell’imposta
sostitutiva, di un mutuo ipotecario concesso dall’Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica (INPDAP) al fine di rinegoziare un mutuo bancario
contratto per l’acquisto della prima casa.
L’istanza di interpello ha chiesto di conoscere il corretto
trattamento tributario da applicare ed, in particolare, se per il
finanziamento concesso dall’istituto previdenziale si debba pagare
un’imposta ipotecaria pari al 2% e non allo 0,25% previsto quale
beneficio per l’acquisto della prima casa.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha dovuto effettuare una
rilettura del quadro normativo concernente i mutui ipotecari, alla
luce delle novità introdotte, in particolare, dall’articolo 8 del
Dl 7/2007. In particolare, ha cominciato la sua rilettura dagli
articoli 15-20 del d.P.R. 601/1973, ricordando che le operazioni di
credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati
requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario, consistente nel
pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e
catastale e della tassa sulle concessioni governative, e
assoggettate al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui
misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in
vigore del decreto legge 168 del 2004, era per tutte le operazioni
dello 0,25 per cento.
Dopo l’entrata in vigore del Dl 168/2004, convertito dalla legge
191/2004, è stato, infatti, introdotto all’articolo 18 del DPR
601/1973, l’aliquota del 2 per cento applicabile ai solo
finanziamenti erogati per l’acquisto di un immobile ad uso
abitativo, e relative pertinenze, per i quali
non ricorrono le
condizioni previste per la prima casa.
L’articolo 2, comma 1-bis del DL n. 220 del 2004 ha, inoltre,
precisato che:
Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con
riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di
abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse
previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed
iscritti.
Il precedente quadro normativo va integrato e modificato alla luce
delle recenti disposizioni previste dal Dl 31 gennaio 2007, n. 7 ed
in particolare dall’articolo 8,
Portabilità del mutuo;
surrogazione, da cui emerge la volontà di favorire coloro che
contraggono un mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso
abitativo, riconoscendo loro un regime agevolato per le operazioni
di ricontrattazione dei mutui originariamente stipulati e, quindi,
anche per le ipotesi di accensione di nuovi mutui finalizzati alla
sostituzione di quelli precedentemente contratti.
In definitiva, con la risoluzione 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha
specificato che in caso di mutui concessi da istituti previdenziali
per la rinegoziazione di mutui stipulati per l’acquisto di
un’abitazione, l’aliquota da scontare è dello 0,25% o del 2%, a
seconda che, rispettivamente, per l’immobile ricorrano o meno i
requisiti previsti per godere del regime agevolato prima casa.
© Riproduzione riservata