L'Agenzia delle Entrate, dopo un primo mailing cartaceo a tutti i
contribuenti, ha pubblicato sul proprio portale il pieghevole
informativo del regime fiscale semplificato che, ricordiamo,
semplifica e riduce gli adempimenti fiscali dei piccoli
contribuenti con la conseguente diminuzione dei costi.
I contribuenti che possono accedere al regime fiscale semplificato
sono le imprese individuali e professionisti singoli che:
- nell'anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000
euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a
progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con
apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;
- iniziano l'attività e presumono di possedere i suddetti
requisiti.
I
vantaggi principali nell'applicazione del regime
semplificato, fermo restando che i contribuenti
considerati
minimi possono comunque scegliere di applicare
l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari, sono:
- non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali:
il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA SOSTITUTIVA
del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi
o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
- esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti,
dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si
detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma
in un costo deducibile dal reddito;
- esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi
connessi al tributo;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore con un
innegabile vantaggio, sotto il profilo della riduzione dei costi e
degli adempimenti connessi.
Per quanto concerne gli
adempimenti documentali, i
principali vantaggi riguardano:
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili;
- esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori;
Resta obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e
delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in
regime di reverse charge.
Ricordiamo, inoltre, la
circolare 13/E dello scorso 26
febbraio, in cui l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito
ai quesiti formulati, in occasione della videoconferenza del 21
febbraio 2008, dalle Direzioni Regionali, dagli Uffici periferici e
dai Centri di assistenza multicanale dell'Agenzia in merito alla
applicazione della disciplina dei contribuenti minimi, ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del regime fiscale
semplificato per i contribuenti minimi. Per avere maggiori
informazioni
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