Count down a -1 per l’entrata in vigore delle nuove Norme
tecniche emanate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14
gennaio 2008 pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla
Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
Ricordiamo che le nuove norme tecniche entreranno in vigore domani
ma, in verità, in riferimento a quanto previsto dall’articolo unico
della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, per il
periodo
transitorio sino al 30 giugno 2009, sarà possibile utilizzare
facoltativamente le nuove norme tecniche, quelle precedenti
approvate con
D.M. 14 settembre 2005 oppure quelle
rilevabili nei decreti del Ministro dei lavori pubblici
20
novembre 1987,
3 dicembre 1987,
11 marzo 1988,
4 maggio 1990,
9 gennaio 1996 e
16 gennaio
1996.
Sempre nell’articolo 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, così
come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, viene
precisato che:
- per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché
per quelle per le quali leamministrazioni aggiudicatrici abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad
applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei
progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale
collaudo;
- il differimento del termine al 30 giugno 2009 non opera per le
verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi
relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso;
- le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base
alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e
riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone
sismiche 1 e 2.
Precisiamo, per ultimo che, con l’entrata in vigore della citata
legge n. 31/2008 è stata scongiurata la possibilità che nel periodo
compreso tra l’1 gennaio 2008 ed il 5 marzo 2008 l’unica norma
disponibile fosse il D.M. 14/9/2005 e, quindi, anche in tale
periodo restano valide le progettazioni effettuate nel rispetto dei
precedenti decreti ministeriali del 1996.
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