Nuove norme per il
miglioramento dei consumi energetici
degli edifici (per il riscaldamento, il raffrescamento e
l’illuminazione degli ambienti, per la produzione di acqua calda
sanitaria) e avvio della
certificazione energetica.
L’
Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato
l’"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli
edifici", che riguarda non solo le abitazioni ma anche gli edifici
in uso alle imprese artigiane, industriali, agricole e del
terziario.
Si tratta di importanti novità concernenti i
nuovi edifici e
le
ristrutturazioni di quelli superiori a 1000 mq e la
adozione dell’obbligo di certificazione energetica, che entreranno
in
vigore a partire dal
1° luglio 2008.
"E’ il primo atto di attuazione del Piano energetico regionale che
darà un grande contributo al risparmio energetico e darà avvio ad
un forte processo di innovazione nel settore abitativo. La Regione
ha ora un quadro normativo completo unico in Italia", ha
sottolineato l’
assessore regionale alle Attività produttive e
piano energetico Duccio Campagnoli. "Il settore abitativo
rappresenta circa un terzo dei consumi energetici nella regione e
con le nuove norme si stabilisce da subito il dimezzamento dei
consumi energetici degli edifici. Oggi un edificio consuma
mediamente 160-180 kw al mq. Dal 1° luglio ci sarà l’obbligo per i
nuovi edifici di non superare i 70-80 kw e di una classificazione
che individui i rendimenti più virtuosi".
In sintesi, l´atto approvato
disciplina:
- i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e
degli impianti energetici in essi installati;
- l’attestato di certificazione energetica degli edifici;
l’esercizio e la manutenzione degli impianti energetici;
- l’allestimento di un sistema informativo regionale volto a
monitorare l’evoluzione dell’efficienza energetica degli edifici e
degli impianti in relazione alla entrata in funzione della
disciplina regionale in materia;
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate
all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’atto norma il rendimento energetico dei nuovi edifici e le
ristrutturazioni degli edifici con superficie superiore ai 1000
metri quadrati e stabilisce le prestazioni energetiche riferite a
interventi su singoli elementi edilizi (caldaie, coimbentazione del
tetto e sottotetto, "cappotto", doppi vetri).
L’atto dà attuazione alla
Direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico degli edifici e alla
Direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza energetica degli usi finali
di energia ed i servizi energetici, in conformità ai principi
fissati dal D.Lgs. 192/2005.
Il
D.Lgs. 192/2005 infatti rende esplicita la "clausola di
cedevolezza" nel senso che, considerando che la materia in
questione è tra quelle a competenza legislativa concorrente, le
norme statali di dettaglio sono sostituite dalle norme regionali
quando adottate.
Requisiti minimi, certificazioni, certificatori e
incentivi
Nel merito del capitolo "Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e degli impianti energetici" l’atto fissa degli
standard differenziati per le diverse tipologie d’intervento:
- edifici nuovi ovvero ristrutturazione integrale di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- ristrutturazione di edifici di superficie utile inferiore a
1000 metri quadrati;
- riqualificazione delle superfici opache (tetto, pareti) e
superfici trasparenti (vetri);
- installazione di impianto di riscaldamento o ristrutturazione
di impianti esistenti;
- sostituzione caldaie.
Detti standard inoltre sono differenziati in funzione delle
tipologie d’uso degli edifici (edifici ad uso abitativo,
uffici, alberghi, edifici adibiti ad attività industriali e
artigianali, sportive, socio-sanitarie, ecc.), in relazione alle
diverse caratteristiche climatiche dell’area di insediamento
(tali caratteristiche sono indicate dal coefficiente "Gradi
Giorno") e al
coefficiente di "forma" dell’edificio (dato
dal rapporto tra superficie e volume disperdente).
Il provvedimento regionale dà attuazione e stabilisce l’entrata in
vigore dal 1° luglio 2008 degli obblighi di rendimento energetico
indicati dalle direttive comunitarie prevedendo anche nuove
indicazioni per la progettazione degli edifici e per disciplinare
il consumo di energia nel periodo estivo.
Il provvedimento inoltre dispone l’utilizzo obbligatorio delle
fonti rinnovabili. In particolare, nel caso di edifici di
nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione integrale o in occasione di nuova installazione di
impianti termici, l’impianto di produzione dell’energia termica
dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di
acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.
E’ inoltre obbligatoria l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza
da installare non inferiore a 1 kW per unità abitativa.
Il provvedimento della Regione introduce anche la novità per la
quale l’uso delle fonti rinnovabili nel caso in cui vi sia
un’impossibilità tecnica di realizzare gli impianti a fonti
rinnovabili nell’edificio in questione, attraverso soluzioni
alternative quali il collegamento ad una rete di teleriscaldamento;
l’adozione di impianti di micro-cogenerazione; il collegamento a
impianti di fonti rinnovabili comunali. La Regione prevede,
infatti, di realizzare piattaforme fotovoltaiche in ogni
territorio.
La certificazione energetica
Il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica
degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) e
dispone che l’attestato debba essere disponibile, con scadenze
temporali differenziate, nei casi di:
- edifici di nuova costruzione ovvero soggetti a profonda
ristrutturazione (2008);
- edifici oggetto di compravendita (2008);
- singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009);
- edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione
(2010).
Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli
incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il
miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e anche
nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di
servizi.
L’accreditamento dei certificatori
Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà
rilasciato da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla
Regione.
Possono essere accreditati quali soggetti certificatori:
- tecnici qualificati, singoli o associati, in possesso dei
requisiti di esperienza professionale in materia e di diploma di
laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali ovvero
diploma di geometra o perito industriale;
- società di ingegneria;
- società di servizi energetici;
- organismi di ispezione;
- organismi di certificazione.
Il provvedimento regionale disciplina i contenuti del
certificato:
- certifica l’efficienza energetica dell’edificio collocandola
nell’ambito delle classi prestazionali fissate dalla Regione;
- colloca il rendimento energetico dell’edificio rispetto ai
valori vigenti di legge;
- fornisce suggerimenti agli utenti in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
delle prestazioni.
Misure di sostegno e incentivazione
Per chi realizza edifici con rendimenti energetici inferiori a 50
kw al mq annuo sono previsti incentivi nelle norme di
costruzione.
a cura di www.regione.emilia-romagna.it
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