Con la risoluzione 73/E dello scorso 3 marzo recante
Mutuo
ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale - Data
inizio lavori - Art. 15, comma 1-ter, del TUIR Interpello
954-761/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia
delle Entrate è intervenuta sul tema della
detrazione
fiscale degli interessi passivi pagati in seguito ad un mutuo
ipotecario contratto per la ristrutturazione di un
immobile da adibire ad abitazione principale.
In particolare, in caso di donazione di un immobile da adibire ad
abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte
del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli
interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento se
risultano soddisfatte due condizioni temporali richieste dalla
normativa:
- i lavori di costruzione devono essere
iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula
del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il
possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale
dell'unità immobiliare da costruire;
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione
principale entro sei mesi dal termine dei predetti
lavori.
La risoluzione 73/E ha risposto alla richiesta di interpello di un
contribuente che chiedeva se può fruire, ai sensi dell’art. 15,
comma 1-ter, del Tuir, della detrazione degli interessi passivi
pagati in dipendenza del mutuo contratto per il completamento dei
lavori dell’immobile adibito ad abitazione principale, avendo:
- contratto un mutuo ipotecario in data 10/01/2006 per il lavori
di ristrutturazione di un immobile i cui lavori erano stati
cominciati dal padre in data 14/10/2004 in base al permesso di
costruire del 22/09/2004 richiesto dal padre, pieno proprietario
della quota di 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della restante
parte (1/3), spettando l'usufrutto uxorio alla nonna,
- stipulato l'atto di donazione dell'immobile in data 08/11/2005,
con cui il padre ha donato al contribuente istante i diritti di
piena e nuda proprietà dell'immobile costituito da casa di
abitazione unifamiliare allo stato grezzo con area scoperta
pertinenziale per un valore pari a 88.000,00 euro,
- trasferito in data 23/01/2006 la titolarità della DIA per il
completamento dei lavori
- completato i lavori in data 28/05/2006,
- ed, infine, considerato che in data 03/11/2006, in seguito al
decesso della nonna usufruttuaria, il contribuente è divenuto unico
proprietario dell'intero immobile.
La risoluzione 73/E dell'Agenzia delle Entrate, per rispondere alla
domanda di interpello, ha ricostruito il quadro normativo, partendo
dall'
art. 15, comma 1-ter, del TUIR, che riconosce, ai fini
IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19%
dell'ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli
interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione suddetta sono
stabilite dal decreto 30/07/1999, n. 311. In particolare, l'art. 1
comma 2 del dm 311/1999 prevede che la detrazione è ammessa a
condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi
antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di
mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di
proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire
e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei
mesi dal termine dei predetti lavori. Evidenziamo, inoltre, i commi
2 e 3 dell'art. 2 del dm 311/1999:
- comma 2: la mancata destinazione ad abitazione
principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di
conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la
perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
dell'amministrazione finanziaria;
- comma 3: la detrazione non spetta se i
lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei
sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del
contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti
lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla
concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello
successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
dell'amministrazione finanziaria.
Nel caso in esame
la data di inizio dei lavori di
completamento del fabbricato può farsi ragionevolmente coincidere
con quella di voltura della DIA in capo al contribuente
istante e considerato che i lavori di costruzione sono stati
ultimati entro il termine di validità stabilito dal provvedimento
amministrativo, l'istante può fruire della detrazione degli
interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo stipulato per la
costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale, di cui all'art. 15, comma 1-ter, del Tuir.
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