In riferimento a quanto previsto all'articolo 2-quater del
Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 convertito in legge 25 giugno
2005, n. 109, la nuova procedura della verifica archeologica
preventiva di un'opera su un determinato territorio si articola in
tre fasi.
La prima avviene durante la progettazione preliminare e viene
eseguita per mezzo di carotaggi, di studi geofisici e chimici e di
saggi archeologici. La seconda si svolge nell'ambito della
progettazione definitiva ed esecutiva, con l'esecuzione di sondaggi
e di scavi più estesi. In ultimo alle Soprintendenze spetta il
compito di redigere la relazione finale, che può portare a tre
conclusioni diverse:
- non servono altre indagini;
- si deve procedere alla musealizzazione;
- c`e` un bene archeologico che va mantenuto in sito.
Ovviamente questa procedura non fa saltare la tutela ordinaria e,
quindi, se si ritrova una sorpresa archeologica imprevista, i
lavori si fermano sempre e comunque, anche se è stata disposta la
verifica archeologica preventiva.
Entrata in vigore da molti mesi, la nuova procedura per realizzare
opere pubbliche in zone di interesse archeologico è rimasta
inapplicata, in attesa che fosse pronto l'elenco ufficiale di
archeologi abilitati a raccogliere, elaborare e validare l'indagine
archeologica sul tracciato dello scavo da eseguire.
Ma in verità soltanto ora si sboccherà la verifica archeologica per
tutte le opere pubbliche poiché soltanto adesso con un Decreto dei
Beni culturali vengono individuati gli archeologi competenti ad
effettuare le verifiche.
Dopo l'approvazione del Consiglio di Stato allo schema di Decreto
Ministeriale, ora il provvedimento è alla firma del ministro Rocco
Buttiglione per l'ultimo passaggio, prima della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale; il provvedimento stesso individua sei
specializzazioni con il potere di firma delle relazioni necessarie
prima di dare avvio ai lavori pubblici:
- preistoria e protostoria;
- archeologia classica;
- cristiano medioevale;
- fenicio punica;
- topografia antica;
- metodologia della ricerca archeologica.
Restano fuori l'archeologia orientale e quella egiziana.
Il procedimento di iscrizione degli archeologi sarà molto semplice
e snello e basterà un'autocertificazione, inviata tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica
certificata.
I fac-simile per la domanda saranno pubblicati sulla Gazzetta o
reperibili sul sito del Ministero dei Beni culturali. La
conclusione del procedimento avverrà con il meccanismo del
silenzio-assenso ed il decreto non fisserà anche le tariffe.
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