Il reverse charge si estende alla
realizzazione di
prefabbricati in calcestruzzo effettuata direttamente
all'interno del cantiere edile. Questo è quanto prevede la
risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 76/E dello scorso 4
marzo, che fa rientrare nel reverse charge un'attività che
sulla carta non fa parte della sezione F della tabella di
classificazione delle attività ATECOFIN.
Ricordiamo, infatti, che per applicare il meccanismo
dell'inversione contabile, occorre verificare:
- che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore
operino entrambi nel quadro di un'attività riconducibile alla
sezione F della tabella ATECOFIN;
- che l'operazione considerata sia riconducibile ad una
prestazione e non ad una cessione di beni con posa in opera.
La precisazione dell'Agenzia delle Entrate, di rilevante interesse
per il settore delle costruzioni, è arrivata a seguito di
un'istanza di interpello di una ditta di produzione di
prefabbricati in cemento armato precompresso, con codice attività
26.61.0 della tabella ATECOFIN 2004 (confluito nel codice 23.61.00
della nuova tabella ATECO 2007), che, avendo stipulato con
l'impresa edile committente un contratto di appalto per la
realizzazione di opere prefabbricate, ne ha affidato in subappalto
il montaggio e l'installazione. Il quesito posto dalla ditta è
sapere se, non appartenendo al settore F della Tabella
ATECOFIN, l'Iva debba essere applicata con il meccanismo
dell'inversione contabile o meno.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che
nella sezione D della Tabella ATECOFIN sono escluse le
attività di costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione
eseguite nel cantiere edile, classificate più
correttamente nella sezione F. Infatti, in tale ultima sezione
rientra l'attività di montaggio di edifici e strutture
prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio se il
principale materiale utilizzato è il calcestruzzo.
Nel caso in esame, i prefabbricati sono realizzati in calcestruzzo
e la fabbricazione dell'opera ed il relativo montaggio avviene nel
cantiere edile, per cui, in concreto, la società istante non si
limita alla fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo
ma alla realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere
degli elementi stessi. La risoluzione precisa, inoltre, che
l'attività di
montaggio e installazione in loco di opere
prefabbricate che la società istante è tenuta ad eseguire
secondo quanto stabilito dal contratto di appalto rientra nella
sezione F della tabella ATECOFIN, codice 45.21.1, e costituisce
un'attività differente da quella elencata con codice ATECOFIN
26.61.0, che concerne la completa costruzione presso lo
stabilimento del fabbricante (e quindi fuori cantiere) di strutture
prefabbricate in cemento, mentre il codice ATECOFIN 45.21.1
comprende il montaggio e la installazione in cantiere di opere
prodotte in fabbrica.
Per quanto concerne la tipologia del contratto stipulato, la
risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che quello in
questione non può essere qualificato come cessione di beni con posa
in opera, questo in base alla
risoluzione n. 220 del 10
agosto 2007 che ha chiarito, nelle ipotesi in cui siano
poste in essere prestazioni di servizi e cessioni di beni, che è
necessario far riferimento alla volontà contrattualmente espressa
dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare
o quella di fare. In particolare, se la volontà contrattuale è
quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al
complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora
la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto
alla cessione del materiale impiegato. Nel caso in esame, emerge
che le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali
con relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l'esecuzione
di un'opera con strutture prefabbricate e che costituisce un
risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati. In
conclusione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito
che le prestazioni fatturate dalla società istante sono soggette
all'applicazione del meccanismo del reverse-charge.
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo speciale
"
Focus Reverse
Charge"
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