Il
Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri
6
marzo, ha discusso e approvato uno
schema di decreto
legislativo che dà attuazione alla
delega conferita al
Governo dalla
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento
che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale
fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza
dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della
rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal
Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi
registrata fra le forze politiche.
Lo schema di decreto legislativo unitamente agli allegati è
interamente scaricabile nella sezione “File allegati”; lo schema di
Decreto Legislativo è abbastanza corposo ed ècomposto da 305
articoli e 28 allegati. L’articolato è suddiviso nei seguenti 11
Titoli:
- Titolo I - (art. 1-61) - (Disposizioni generali, sistema
istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro,
disposizioni penali)
- Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni
generali,Sanzioni)
- Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature
di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti
e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure
per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e
nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171)- Movimentazione manuale dei carichi
(Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di
videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni
generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi
di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi
di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori
dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da
agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni,
protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto,
sanzioni)
- Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici
(obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria,
sanzioni)
- Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive
(disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro,
sanzioni)
- Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia
penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304 - 305) - Disposizioni finali
Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza
sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga
serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni
- sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La
riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le
direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e,
dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia
attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra
le principali novità contenute nel testo, varato grazie
all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute e attraverso il costante
coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori
che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna
differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi,
con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i
prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in
azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori
territoriali, e la creazione di un rappresentante di sito
produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e
pericolose;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di
vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse,
eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza
degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma
al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la
circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a
indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche,
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali
l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia
della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri
indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena
dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non
abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere
esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata
pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto
legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la
sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda,
con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole
violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate
dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola
non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.
Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare
concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur
tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una
riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena
con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un
massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il
datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in
conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul
lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente,
inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della
delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590)
causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali,
attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ma con la prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri è
stato fatto il primo passo cui dovranno seguire, per la definitiva
approvazione, i necessari passaggi presso le competenti commissioni
di Camera e Senato, la Conferenza unificata delle Regioni ed il
Consiglio di Stato.
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