Con la circolare 17/E dello scorso 7 Marzo l’Agenzia delle Entrate
è intervenuta in merito alle agevolazioni fiscali previste
dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448 che prevede per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in
specifiche zone climatiche, la
concessione di un’agevolazione
fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all’utente finale, con decorrenza dall’1 gennaio 1999.
L’agevolazione, inizialmente prevista per il periodo dal 3 ottobre
2000 al 31 dicembre 2001, prevedeva un credito d’imposta di 30 lire
per ogni chilowattora di calore fornito. La legge Finanziaria 2008
ha prorogato l’agevolazione a tutto il 2008 e, come indicato dalla
circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001
l’agevolazione prevede
che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento
trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia
all’utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio
economico connesso all’agevolazione, beneficiando di un credito
d’imposta.
La circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato il
termine
utente finale, ritenendo che l’agevolazione spetti
solo al soggetto destinatario dell’ultima transazione, con la quale
l’energia è destinata al consumo. Il fornitore che effettua
l’ultima transazione a favore dell’utente finale applicherà
l’agevolazione beneficiando del credito d’imposta. Mentre, sono
escluse dall’agevolazione le precedenti transazioni o passaggi di
proprietà dell’energia, come ad esempio quelle tra il produttore di
energia ed altri soggetti intermediari che ne curano la
distribuzione. In tali casi il gestore della rete di distribuzione
applicherà l’agevolazione ai propri utenti finali, ed usufruirà del
credito d’imposta.
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