L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con la
determinazione n. 3 del 5
marzo 2008 recante “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico
di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della
sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs.
n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006”
interviene sul problema relativo alla predisposizione del documento
unico di valutazione dei rischi rilevabile nell’articolo 7, comma 3
della legge n. 626/1994 nel testo modificato dall’articolo 3, comma
1, lettera a) della legge n. 123/2007 recante il Testo unico sulla
sicurezza.
La disposizione novellata prevede l’
obbligo per il datore di
lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e appaltatore attraverso
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi”
(DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle
“interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che “Tale
documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi”.
Un’altra importante novità è stata introdotta con l’art. 8 della
legge n. 123/207, che modifica il comma 3 bis dell’art. 86 del
D.Lgs.n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede
che “Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente
indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Il citato articolo 8 ha, altresì, introdotto nell’art. 86 del
codice dei contratti, il comma 3 ter in cui viene precisato che:
“Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto
a ribasso d’asta”.
La determinazione chiarisce la nozione di “interferenza” che
consiste “nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti” e fra le
situazioni rischiose vengono indicati i rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da
operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto
che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
L’Autorità, dopo le necessarie premesse, ritiene che:
- per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima
dei costi della sicurezza:
-
- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui
siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna
di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno
della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso
la stazione appaltante
- sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze
le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR
n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza;
- per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo
per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico
dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a
quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da
interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non
sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti
costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
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