Dopo l’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri
di giovedì scorso 6 marzo lo
schema di decreto legislativo
in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inizia il suo
iter e la parola passa adesso alle
competenti commissioni di
Camera e Senato che entro 40 giorni dovrebbero esprimere il
proprio parere ai quali si devono aggiungere anche quelli della
Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato
affinché il provvedimento stessa possa avere l’approvazione
definitiva del Consiglio dei Ministri.
Nel Decreto legislativo al
Titolo IV troviamo le norme che
interessano i
cantieri temporanei e mobili; detto Titolo IV
è suddiviso in:
- Capo I (art. 88- 104) contenente le “Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”;
- Capo II (art. 105 – 160) contenente le “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota”.
Il Capo I contiene in 17 articoli, gli stessi articoli
riscontrabili all’interno del Decreto Legislativo 24 agosto 1996,
n. 494 e successive modifiche ed integrazioni precisando che
esistono piccole differenze tra i due testi dovuti principalmente
alla numerazione dei commi e delle lettere mentre dal punto di
vista dei contenuti sembra che sia rimasto tutto così come
prima.
Nel capo II, invece, sono riportate tutte le norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro suddivise nelle seguenti
sezioni:
- I (art. 105 - 107) Campo di applicazione;
- II (art. 108 -117) Disposizione di carattere
generale;
- III (art. 118 - 121) Scavi e fondazioni;
- IV (art. 122 - 130) Ponteggi e impalcature in
legname;
- V (art. 131 - 138) Ponteggi fissi;
- VI (art. 139 - 149) Ponteggi movibili;
- VII (art. 150 - 160) Demolizioni.
Quando lo schema di decreto legislativo sarà definitivamente
approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, saranno abrogate,
in riferimento al Titolo IV che contiene le norme che interessano i
cantieri temporanei e mobili:
- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
oltre ad altre norme abrogate per effetto dei contenuti in altri
Capi.
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