Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo2008 è stato pubblicato
il
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.”
Il Regolamento, atteso da molto tempo, mette fine alle proroghe
relative all’entrata in vigore del
Capo V (norme per la
sicurezza degli impianti) del
Testo unico in materia di
edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l’ultima sino al 31
marzo 2008 contenuta nell’articolo 29-bis della legge 28 febbraio
2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248.
Con il decreto in argomento, che è composto da
15 articoli e da
2 allegati e con quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del
decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, dal
27 marzo prossimo, data di entrata
in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in argomento, sono
abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121
(CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del
testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, e la legge 5 marzo 1990,
n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.
Il regolamento contiene i seguenti articoli ed allegati:
- articolo 1 – Ambito di applicazione
- articolo 2 – Definizioni relative agli impianti
- articolo 3 – Imprese abilitate
- articolo 4 – Requisiti tecnico-professionali
- articolo 5 – Progettazione degli impianti
- articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
- articolo 7 – Dichiarazione di conformità
- articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario
- articolo 9 – Certificato di agibilità
- articolo 10 – Manutenzione degli impianti
- articolo 11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia
del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo
- articolo 12 – Contenuto del cartello informativo
- articolo 13 – Documentazione
- articolo 14 – Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica
- articolo 15 – Sanzioni
- allegato I – Schema di dichiarazione di conformità
dell’impianto a regola d’arte
- allegato II – Schema di dichiarazione di conformità
dell’impianto a regola d’arte ad uso degli uffici tecnici interni
di imprese non installatrici
che si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici,
collocati all’interno degli stessi, indipendentemente dalla
destinazione d'uso a partire dal punto di consegna della
fornitura.
Al comma 2 dell’articolo 1, gli impianti sono classificati come
segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti
per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.
All’articolo 5 del regolamento viene precisato che per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamneto di tutti gli
impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti
indicati alla precedente lettera f), deve essere redatto un
progetto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
- impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche
di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio
il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli
impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne
fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari
o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero
e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
Ricordiamo, per ultimo, che il provvedimento in argomento dà
attuazione all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, in cui era detto espressamente:
“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”
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