SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO

14/03/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
Il Regolamento, atteso da molto tempo, mette fine alle proroghe relative all’entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l’ultima sino al 31 marzo 2008 contenuta nell’articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Con il decreto in argomento, che è composto da 15 articoli e da 2 allegati e con quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dal 27 marzo prossimo, data di entrata in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in argomento, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

Il regolamento contiene i seguenti articoli ed allegati:
  • articolo 1 – Ambito di applicazione
  • articolo 2 – Definizioni relative agli impianti
  • articolo 3 – Imprese abilitate
  • articolo 4 – Requisiti tecnico-professionali
  • articolo 5 – Progettazione degli impianti
  • articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
  • articolo 7 – Dichiarazione di conformità
  • articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario
  • articolo 9 – Certificato di agibilità
  • articolo 10 – Manutenzione degli impianti
  • articolo 11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
  • articolo 12 – Contenuto del cartello informativo
  • articolo 13 – Documentazione
  • articolo 14 – Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
  • articolo 15 – Sanzioni
  • allegato I – Schema di dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte
  • allegato II – Schema di dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici
che si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, collocati all’interno degli stessi, indipendentemente dalla destinazione d'uso a partire dal punto di consegna della fornitura.
Al comma 2 dell’articolo 1, gli impianti sono classificati come segue:
  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) impianti di protezione antincendio.
All’articolo 5 del regolamento viene precisato che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamneto di tutti gli impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti indicati alla precedente lettera f), deve essere redatto un progetto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
  • impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Ricordiamo, per ultimo, che il provvedimento in argomento dà attuazione all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, in cui era detto espressamente:
“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

A cura di Paolo Oreto


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