E’ giunto all’attenzione della Commissione Industria del Senato e
Attività produttive della Camera dei Deputati, per il parere al
Governo, lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE”.
Il suddetto Schema è stato predisposto in attuazione della L. 13/07
recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee che delega il
Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e
i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE.
Il termine per l’esercizio di tale delega è fissato al 4 marzo
2008, salvo proroga di novanta giorni, prevista dall’art. 1, comma
3, della citata L. 13/07.
Il provvedimento, che si compone di venti articoli e due Allegati,
stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo di
costi e benefici e definisce gli obiettivi indicativi, i
meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e
giuridico finalizzato a creare le condizioni per lo sviluppo e la
promozione di un mercato dei servizi energetici.
Nel testo, per quanto di più stretto interesse del settore, vengono
introdotte misure sulla semplificazione delle procedure
amministrative e regolamentari con la finalità di eliminare alcune
imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale
dell’energia.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione, lo
spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri
portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai
e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia
termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la
determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi
verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale
nonché alle altezze massime degli edifici.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle
distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura
massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella
misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
Snellimenti sono, altresì, previsti , per quanto riguarda gli
interventi di incremento dell’efficienza energetica.
Al riguardo, infatti, non vengono assoggettati alla disciplina
della denuncia di inizio attività di cui al DPR 380/01, qualora la
superficie dell’impianto non sia superiore al tetto stesso, gli
interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano
l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti
o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano
la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e
successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non
sia superiore a quella del tetto stesso. In tal caso, ove i
medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
Viene inoltre data attuazione ad alcune disposizioni della legge
296/06 (finanziaria 2007) che prevedevano l’istituzione di un fondo
triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata
efficienza energetica e fissato al 31 dicembre 2007 la data di
inizio dei lavori per la loro realizzazione.
La norma introdotta proroga la data ultima di inizio dei lavori al
31 dicembre 2009 e quella di fine lavori nei tre anni successivi,
rendendo utilizzabili in tal modo le risorse stanziate dall’art.1,
comma 352, della legge 296/06.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione ad
alto rendimento nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico,
al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 241/90. In caso di dissenso, purché non sia
quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, o dal patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta
regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non può, comunque, essere
superiore a centottanta giorni.
Nel decreto legislativo viene individuato il soggetto pubblico che
svolge le funzioni in materia di efficienza energetica. Tale ruolo
viene affidato all’ENEA, tramite una apposita struttura, denominata
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica che, in particolare,
supporta il Ministero dello Sviluppo economico ai fini del
controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro
istituito ai sensi del decreto; svolge supporto tecnico-scientifico
e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche ai
fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio
energetico; assicura l’informazione a cittadini, alle imprese, alla
pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli
strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul
quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la
promozione dell’efficienza energetica, provvedendo, inoltre, a
fornire sistemi di diagnosi energetiche secondo quanto previsto
dalle norme del decreto.
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di
misure di incremento dell’efficienza energetica, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, vengono destinati 25 milioni di euro, a valere sulle
risorse di cui all’art. 1, comma 1113, della L. 296/06 (legge
finanziaria 2007), per gli investimenti realizzati tramite lo
strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta
essere una ESCO.
Al riguardo, viene, altresì, previsto che il Ministro
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico
e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto da
emanare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite
relazioni tecniche predisposte dalla suddetta Agenzia, individua i
soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le
modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono
connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo
della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di
tali misure, che non può comunque essere superiore a 144 mesi, in
deroga al termine di cui all’art. 1, comma 1111 della L.
296/06.
Altre norme riguardano: gli obblighi della pubblica amministrazione
in relazione agli usi efficienti dell’energia nel settore
dell’edilizia pubblica e le procedure di gara relative agli appalti
pubblici aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi
energetici.
Lo Schema, dopo aver ricevuto i pareri delle Commissioni
parlamentari, dovrà tornare all'esame definitivo del Consiglio dei
Ministri.
Fonte: www.ance.it
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