L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è recentemente
intervenuta sul problema della
legittimità dei raggruppamenti
fra progettisti in cui siano presenti anche i consorzi stabili
di società di ingegneria con il proprio
parere n. 64 del 28
febbraio 2008 depositato il 6 marzo scorso.
L’Autorità ha emesso il parere in argomento su richiesta di una
associazione temporanea che era stata esclusa dalla partecipazione
ad una gara in quanto all’interno della stessa era presente un
consorzio stabile di società di ingegneria.
In riferimento al problema evidenziato, l’Autorità precisa, nel
parere in argomento che l’
articolo 90, comma 1, lettera
g) del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006),
prevede chei raggruppamenti temporanei di progettisti siano
composti esclusivamente da professionisti singoli o associati,
società di professionisti e società di ingegneria, mentre nella
successiva lettera
h) (sempre dell’articolo 90, comma 1 del
Codice dei contratti) non viene richiamata la precedente lettera
g) con la conseguenza che i consorzi, con una
interpretazione letterale, sarebbero esclusi dai
raggruppamenti.
L’Autorità, affrontando, invece, il problema con una
interpretazione sistematica, nel parere espresso, ha rilevato che
“già nel previgente assetto normativo di cui alla legge Merloni, i
consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria erano stati inseriti nel novero dei soggetti che possono
rimanere affidatari di incarichi di progettazione prevedendo un
rinvio alle disposizioni dell’allora vigente articolo 12 della
legge 109/1994”. Chiarendo, ulteriormente, che l’articolo 34, comma
1, lettera
d), del Codice dei contratti “riconosce la
possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti
anche ai consorzi stabili”.
L’autorità, in conclusione si pone dunque il problema di
difetto
di coordinamento della norma, che deve essere affrontato con un
approccio sistematico, secondo il quale, “l’applicazione del
principio comunitario della libera prestazione di servizi e della
tutela della concorrenza nonché del rispetto del paritetico
esercizio della professione da parte di tutti i titolari della
funzione, singoli o comunque associati, comporta a ritenere che non
si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del
riconoscimento della forma aggregativa di cui all’istituto del
raggruppamento temporaneo anche in riferimento ai consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria, così come
avviene per i consorzi stabili operanti nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.” In conclusione, dunque,
l’Autorità, nel parere in argomento, ha precisato che
ogni
esclusione di raggruppamenti in cui vi sia un
consorzio
stabile di società di professionisti o di società di ingegneria
è, quindi,
illegittima.
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