Come già indicato in una precedente notizia, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato finalmente pubblicato il
decreto di riordino relativo alla sicurezza degli impianti, DM 22
gennaio 2008, n. 37 recante "
Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici."
Il decreto mette la parola fine ad un tira e molla che va avanti da
luglio 2006, data in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha
instituito una commissione tecnica il cui compito era quello di
predisporre il testo di sostituzione della 46/90, legge che
regolamenta le attività di installazione degli impianti. Con il
nuovo regolamento, infatti, terminano le proroghe relative
all'entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli
impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n.
380/2001), delle quali l'ultima sino al 31 marzo 2008 contenuta
nell'articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di
conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Ricordiamo che con l'emanazione di tale Regolamento e sulla base
della Legge 26 febbraio 2007, n. 17 - art. 3 (Disposizioni in
materia di costruzione, opere infrastrutturali e lavori in
edilizia), a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Regolamento, sono abrogate:
- Legge 5 marzo 46/90 (ad eccezione degli articoli: 8 -
Finanziamento dell'Attività di Normazione tecnica; 14 - Verifiche;
16 - Sanzioni).
- DPR 6 dicembre 1991, n. 447.
- Articoli da 107 a 121 (Capo V sugli impianti) del Testo Unico
per l'Edilizia (DPR 380/01).
In concreto
il nuovo regolamento si applica agli
impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze.
In particolare, gli impianti soggetti all'applicazione del
provvedimento sono:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
Vediamo le principali modifiche stabilite dal nuovo
regolamento.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei suddetti
impianti, con esclusione degli impianti di sollevamento, dovrà
essere redatto un
progetto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta. I progetti dovranno contenere almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica
sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e
di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio
e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è
posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel
rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Se l'impianto a base di progetto varia in corso
d'opera, il progetto presentato dovrà essere integrato con
la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle
quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformità. Il progetto dovrà,
inoltre, essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti dall'articolo 11 del decreto.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del
13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro
i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al
committente la
dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del
modello di cui all'
allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati, nonché il progetto dell'impianto. Nel caso in cui il
progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed
effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte
in corso d'opera.
Dalla parte del committente, il decreto stabilisce l'obbligo di
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati
ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto.
Il
certificato di agibilità è rilasciato dalle
autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di
conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto.
Particolarmente disincentivante è il
sistema
sanzionatorio previsto dal regolamento che prevede
sanzioni amministrative da 100 a 10.000 euro, fino ad arrivare alla
sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese dal registro
delle imprese abilitate e provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.
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