Sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato pubblicato
il
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18
gennaio 2008, n. 40 recante “Modalità di attuazione
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Successivamente al 29 marzo prossimo, data di entrata in vigore del
regolamento, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il
pagamento di un importo superiore a 10.000 euro devono procedere
alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore, inoltrando
una apposita richiesta a
Equitalia Servizi S.p.A.
Il soggetto pubblico, dopo la registrazione sul portale
wwwv.acquistinretepa.it, deve comunicare il codice fiscale
dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica,
nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le
segnalazioni.
Successivamente alla procedura di registrazione
Equitalia
Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che,
unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita
ad accedere al servizio di verifica, sempre attraverso il portale
wwwv.acquistinretepa.it
Per effettuare la verifica l'operatore deve inserire il codice
fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero
identificativo del pagamento da effettuare.
Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà l'eventuale ammontare del
debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento,
comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora
dovuti.
Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al
beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito
comunicato per i trenta giorni successivi a quello della
comunicazione.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di
versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte
del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno
venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia
Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico,
indicando l'importo del pagamento che quest’ultimo può
conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il
termine senza che il competente agente della riscossione abbia
notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento
di somme per l'importo dovuto, il soggetto pubblico procede al
pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Dal Regolamento in oggetto della presente
sono escluse le
società a prevalente partecipazione pubblica per le quali sarà
adottata una disciplina diversa con successivo regolamento.
Ricordiamo che, a seguito provvedimento che nasce dall’articolo
48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 facente parte
del pacchetto di misure varate con la Finanziaria per il 2007, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva pubblicato la
circolare 6 agosto 2007, n. 28 in cui era precisato che non
vi erano dubbi sulla immediata applicabilità delle disposizioni di
cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che erano ritenute
pienamente efficaci anche in assenza del regolamento.
Alla circolare del Ministero avevano fatto seguito la
circolare
4 settembre 2007, n. 29 della Ragioneria dello Stato nella
quale veniva precisato che he le Pubbliche Amministrazioni, prima
di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, dovevano limitarsi
a chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
successivamente la direttiva del soggetto riscossore nazionale
(Equitalia) prot. DRI/AC/2007/010 dello scorso 12 settembre cui
veniva allegato un modello di autocertificazione.
Per ultimo ricordiamo che la citata circolare 6 agosto 2007, n. 28
è stata definitivamente sospesa, di fatto dall’articolo 19 del
Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.
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