Nella seduta del 4 marzo 2008 il Consiglio Regionale ha approvato
la legge regionale "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del
territorio)".
La legge di modifica è stata promulgata come legge regionale 14
marzo 2008 n. 4, sarà pubblicata sul B.U.R.L. - 1° supplemento
ordinario al n. 12 in data 17 marzo 2008 ed entrerà in vigore il 1°
aprile 2008. Con essa sono apportate significative modificazioni ed
integrazioni alla vigente legge regionale 12/2005, di particolare
rilievo per le attività di pianificazione e gestione del territorio
e del paesaggio.
La soluzione proposta dalla legge appena approvata si articola
nelle seguenti scelte:
- eliminazione delle previsioni relative all’Autorità per la
programmazione territoriale, mentre viene confermato e disciplinato
l’Osservatorio della programmazione territoriale, costituito dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- disciplina speciale, direttamente in legge (nuovo art. 10 bis),
per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti (659
Comuni), incentrata sulla previsione di un’approvazione congiunta
in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del documento di
piano, del piano dei servizi e del piano delle regole; si tratta di
una disciplina obbligatoria, salvo che per i PGT già adottati alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- possibilità per i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e
15.000 abitanti (792 Comuni) di avvalersi di contenuti
semplificati, in base a una previsione di legge (art. 7, comma 3,
riformulato) e alla concreta definizione rimandata ad apposita
deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare.
La nuova legge propone inoltre una migliore definizione del livello
di pianificazione provinciale in rapporto ai Comuni, rimuovendo
elementi di ambiguità e incoerenza presenti nel testo vigente;
questo obiettivo viene perseguito, in particolare, attraverso le
seguenti nuove previsioni legislative:
- viene ricalibrata la disciplina relativa all’individuazione, ad
opera del PTCP, degli ambiti destinati all’attività agricola, con
la precisazione che la definizione dovrà riguardare gli ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico e avvenire
in conformità ad appositi criteri deliberati dalla Giunta
regionale, con obbligo per la Provincia di acquisire le proposte
dei Comuni;
- possibilità per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di
coordinamento per l’attuazione del PTCP stesso, azioni da definire
d’intesa con i Comuni interessati e che potranno prevedere anche
forme di compartecipazione ai proventi derivanti dai contributi di
costruzione;
- trasmissione alla Provincia, da parte dei Comuni, anche del
piano dei servizi e del piano delle regole, fermo restando che la
valutazione di compatibilità del PGT rimane circoscritta al solo
documento di piano.
Una menzione particolare merita poi l’introduzione di nuove
disposizioni di indirizzo della pianificazione comunale in merito
ad alcune problematiche specifiche, quali la corretta e ragionata
localizzazione di campi di sosta e transito dei nomadi e la
salvaguardia delle aree indirettamente interessate dalle grandi
infrastrutture per la mobilità, sia nuove che esistenti, come pure
del tutto innovativa è la previsione di un contributo suppletivo a
carico di chi realizza interventi di nuova costruzione, come forma
di ristoro per la sottrazione di superfici agricole di fatto,
contributo da destinare a interventi forestali a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità.
Da ultimo, nella legge trovano posto altresì diverse modifiche di
natura tecnica, ovvero di aggiustamento delle diverse discipline
racchiuse nella L.R. n. 12, tra le quali si segnalano, in
particolare:
- le disposizioni di incentivazione del recupero delle aree
degradate o dismesse,
- la previsione dell’obbligo alla individuazione, nel piano dei
servizi, delle aree per l’edilizia residenziale pubblica a carico
di Comuni da individuare con apposita deliberazione di Giunta
regionale,
- disposizioni per agevolare, nell’attuale fase transitoria, la
realizzazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica,
- disposizioni per agevolare la ricostruzione o il riuso di
edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità di rilevanza nazionale e regionale,
- in materia di Sportello unico per le attività produttive, una
disposizione per regolare il corretto uso dell’istituto, in
particolare nell’attuale fase transitoria, evitando che lo stesso
risulti finalizzato al mero conseguimento della variante
urbanistica.
a cura di www.regione.lombardia.it
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