Limitare le collaborazioni esterne della pubblica
amministrazione alle attività altamente qualificate.
Questo è quanto emerge dalla Circolare n. 2 dello scorso 11 marzo
2008 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a tutte
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che interessa quindi
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con la Circolare n. 2 il Dipartimento della Funzione Pubblica è
intervenuto sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle
pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008.
In particolare le pubbliche amministrazioni potranno affidare
incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e
i
prescelti dovranno essere almeno laureati, ad eccezione dei
giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni
dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di
incarico
con l'indicazione del soggetto percettore, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la mancata
pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la
responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità
l'utilizzo dell'espressione
esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria deve far ritenere quale
requisito minimo necessario il
possesso della laurea magistrale
o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico.
Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari
completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti,
finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla
laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno
stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una
qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento
all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve
essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una
procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano
a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da
tempo nel settore di interesse.
In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente,
alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri
istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre
amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza,
l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti
di servizi.
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