Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006 è stato pubblicato
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 304 recante: “
Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti
di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma
dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A,
n. 26)”.
Con il decreto in argomento viene soppresso il comma 6
dell'articolo 30 del DPR n. 380/2001 recante: “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
e, quindi, nel caso di trasferimenti di appezzamenti di terreno di
superficie inferiore a diecimila metri quadrati non è più
necessario che i notai trasmettano copia dell'atto al dirigente o
responsabile del competente ufficio de comune ove è sito il
terreno.
All'articolo 2 del DPR è poi precisato che i notai che ricevono
atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto
trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del
libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al
questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle
parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al
prezzo indicato.
Qualora, poi, sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la
necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in
essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può
richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al
notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia
connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è
stata fatta inizialmente la richiesta
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