Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008 è stata pubblicata
la
circolare del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio
2008, n. 2169 recante “Decreto 21 dicembre 2007, n. 272. -
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri,
modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori
pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni
rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio
2006).”.
La circolare precisa che la disposizione contenuta nel comma 2,
dell’art. 2 del decreto n. 272/2007 prevede che: “Entro sessanta
giorni dalla comunicazione, le SOA trasmettono all'Osservatorio
presso l'Autorità i dati relativi ai certificati ed alle fatture
utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.”
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni puo' comportare
l'applicazione delle sanzioni previste.
Nella circolare viene, altresì, precisato che, sebbene le
attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione
legislativa (art. 253, comma 21, del D.Lgs. n. 163/2006) non limita
la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle
rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data
quest'ultima di entrata in vigore del codice), e dunque anche a
quelle non più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria
ha inizio. A tale previsione si conforma l'art. 1 del D.M.
272/2007.
La circolare conclude precisando che la decorrenza del termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, per la comunicazione
dei dati da parte delle SOA coincide con la trasmissione dei
modelli informatici da parte dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che detta
trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della simultaneità
per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che
l'autorità, di volta in volta, individuerà, anche alla luce
dell'esperienza operativa dell'andamento della verifica
straordinaria e delle eventualità criticità segnalate dai soggetti
chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed
alle fatture. Ad esempio “se l’Autorità di vigilanza trasmetterà –
leggiamo nella circolare - il modello informatico relativo alle
attestazioni rilasciate nel corso dell’anno 2005, le Soa, entro
sessanta giorni, dovranno trasmettere all’Osservatorio i
certificati e le fatture relativi a quella annualità”.
In definitiva,
le attestazioni verranno controllate anno per
anno e non tutte insieme con la conclusione che dovrebbe essere
attenuato l’impatto della revisione anche sulle amministrazioni
pubbliche, chiamate a confermare uno per uno i dati sui
certificati.
Intanto l’Autorità di vigilanza con un
comunicato stampa del 19
marzo scorso ha annunciato l’
avvio di un’indagine per
verificare 1’adozione, la consistenza e la formazione dei
prezzari per il calcolo della base d’asta nei pubblici
appalti.
Secondo 1’Autorità l’obbligo di aggiornamento dei prezzari,
considerando che la congruità della base d’asta è questione di
rilevanza generale, deve essere operante nei confronti di tutte le
gare di affidamento di lavori pubblici, indipendentemente dal
criterio di aggiudicazione o dalle modalità di formulazione delle
offerte.
L’Autorità conclude il comunicato stampa precisando che la stazione
appaltante che non dispone di un proprio prezzario dovrà utilizzare
l’ultimo prezzario regionale vigente nel momento dell’approvazione
del progetto, dopo averlo sottoposto ad una verifica di
congruità.
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