IL GOVERNO APPROVA DUE DECRETI LEGISLATIVI DI MODIFICA

25/03/2008

Il Consiglio dei ministri, nell’ultima seduta del 19 marzo scorso, ha approvato due decreti legislativi che apportano ulteriori modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggioo, con riguardo ai due distinti settori.
Il primo interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici e definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il secondo innova in materia di nozione di paesaggio, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche. Sui due provvedimenti, che il Consiglio dei Ministri aveva approvato in via preliminare il 25 gennaio 2008, hanno espresso parere favorevole la Conferenza unificata e le Commissioni competenti parlamentari.
I provvedimenti passano ora alla firma del Presidente della Repubblica e successivamente verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il primo relativo ai beni culturali prevede alcune novità grazie alle quali i beni culturali non saranno più assimilabili a merci e la tutela per la circolazione internazionale sarà azzicurata da un maggiore coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna.
Con il decreto di modifica del Codice è stata confermata, inoltre, la disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla esportazione illecita di beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione e ha introdotto nuove norme per la salvaguardia del patrimonio immobiliare pubblico nell’ipotesi di dismissione o uso per valorizzazione economica.
Un’altra importante novità riguarda la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Con il secondo relativo al paesaggio vengono introdotte importanti modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio che partono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto”, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio, che deve essere tutelato dallo Stato.
Con il nuovo decreto le soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici. “E' importantissimo - ha dichiarato Francesco Rutelli, ministro per i Beni e le Attività Culturali – l’aspetto del nuovo Codice relativo alle soprintendenze. La responsabilizzazione dei sovrintendenti da oggi è maggiore”.
”Abbiamo trovato - ha aggiunto il ministro - un giusto equilibrio. C’è una programmazione unitaria del territorio delle regioni con lo Stato, c’è una funzione decisiva delle sovrintendenze per verificare che i singoli interventi siano coerenti con la programmazione redatta a monte, non c’è alcuno aggravio nei tempi burocratici, elemento molto importante per la certezza degli interventi: quindi c’è più salvaguardia e meno burocrazia. Credo che sia un fatto estremamente positivo”.
Il nuovo decreto rafforza la tutela del paesaggio in vari modi ed in particolare il decreto stesso interviene su vari aspetti tra i quali ricordiamo:
  • la definizione di paesaggio che, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, viene adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice;
  • la pianificazione paesaggistica ribadita come strumento prioritario di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici con la possibilità, quindi, di stabilire regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio;
  • l’autorizzazione degli interventi sul paesaggio con il ribaltamento dell’attuale situazione in cui le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col le modifiche al Codice le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli rafforzando la tutela del paesaggio. Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
  • la revisione dei vincoli con l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo;
  • le demolizioni per le quali viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il Ministero incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.
A cura di Paolo Oreto


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