Il Consiglio dei ministri, nell’ultima
seduta del 19 marzo
scorso, ha approvato
due decreti legislativi che apportano
ulteriori
modifiche al Codice dei beni culturali e del
paesaggioo, con riguardo ai due distinti settori.
Il primo interviene sulla
circolazione delle cose di
interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di
tutela dei beni archivistici e definisce una più stringente
salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti
pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti.
Il secondo innova in materia di
nozione di paesaggio,
pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni
paesaggistiche. Sui due provvedimenti, che il Consiglio dei
Ministri aveva approvato in via preliminare il 25 gennaio 2008,
hanno espresso parere favorevole la Conferenza unificata e le
Commissioni competenti parlamentari.
I provvedimenti passano ora alla firma del Presidente della
Repubblica e successivamente verranno pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il primo relativo ai beni culturali prevede alcune novità
grazie alle quali i beni culturali non saranno più assimilabili a
merci e la tutela per la circolazione internazionale sarà
azzicurata da un maggiore coordinamento tra disposizioni
comunitarie, accordi internazionali e normativa interna.
Con il decreto di modifica del Codice è stata confermata, inoltre,
la disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla esportazione
illecita di beni culturali e sulle azioni per ottenerne la
restituzione e ha introdotto nuove norme per la salvaguardia del
patrimonio immobiliare pubblico nell’ipotesi di dismissione o uso
per valorizzazione economica.
Un’altra importante novità riguarda la salvaguardia del patrimonio
culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di
dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica
mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del
2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici
di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva
automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato
rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre
riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa
Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Con
il secondo relativo al paesaggio vengono introdotte
importanti modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il
paesaggio che partono dalla considerazione, di recente ribadita
dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367,
che il paesaggio è un valore “primario e assoluto”, prevalente
rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di
valorizzazione del territorio, che deve essere tutelato dallo
Stato.
Con il nuovo decreto le soprintendenze dovranno emettere un parere
vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani
paesaggistici. “E' importantissimo - ha dichiarato
Francesco
Rutelli, ministro per i Beni e le Attività Culturali –
l’aspetto del nuovo Codice relativo alle soprintendenze. La
responsabilizzazione dei sovrintendenti da oggi è maggiore”.
”Abbiamo trovato - ha aggiunto il ministro - un giusto equilibrio.
C’è una programmazione unitaria del territorio delle regioni con lo
Stato, c’è una funzione decisiva delle sovrintendenze per
verificare che i singoli interventi siano coerenti con la
programmazione redatta a monte, non c’è alcuno aggravio nei tempi
burocratici, elemento molto importante per la certezza degli
interventi: quindi c’è più salvaguardia e meno burocrazia. Credo
che sia un fatto estremamente positivo”.
Il nuovo decreto rafforza la tutela del paesaggio in vari modi ed
in particolare il decreto stesso interviene su vari aspetti tra i
quali ricordiamo:
- la definizione di paesaggio che, sulla scorta dei principi
espressi dalla Corte Costituzionale, viene adeguata ai principi
della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità
di tutela del Codice;
- la pianificazione paesaggistica ribadita come strumento
prioritario di tutela e di disciplina del territorio. Pur
rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni,
è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione
obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle
parti del piano che riguardano beni paesaggistici con la
possibilità, quindi, di stabilire regole certe e univoche dalle
quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di
autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio;
- l’autorizzazione degli interventi sul paesaggio con il
ribaltamento dell’attuale situazione in cui le Soprintendenze
rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero
controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata
dai comuni. Col le modifiche al Codice le Soprintendenze dovranno
emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità
dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli rafforzando la
tutela del paesaggio. Nel senso della semplificazione e della
celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il
termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il
parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale
termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito
della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il
proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune
delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di
autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di
adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici
che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli
aspetti paesaggistici;
- la revisione dei vincoli con l’obbligo di rivedere entro un
anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che
devono essere osservate in virtù del vincolo;
- le demolizioni per le quali viene prevista l’istituzione di
un’apposita struttura tecnica presso il Ministero incaricata di
assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente,
per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta
congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge
finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni
di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero
del paesaggio.
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