L’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha avviato un’indagine per verificare
1’adozione, la consistenza e la formazione dei prezzari per il
calcolo della base d’asta nei pubblici appalti.
Scopo dell’indagine è la prevenzione di eventuali squilibri tra le
prestazioni contrattuali e la garanzia alle imprese che i prezzi
utilizzati dalle stazioni appaltanti per il calcolo della base
d’asta siano aggiornati.
L’ Autorità, già in numerosi pareri ha sottolineato la sussistenza
di una stretta correlazione tra la qualità delle prestazioni e
l’importo stimato a base d’asta che, se non remunerativo, comporta
l’alterazione dell’equilibrio economico tra le prestazioni
stesse.
Pertanto una quotazione sottostimata a causa di prezzari non
aggiornati rappresenta per le imprese interessate un ostacolo alla
partecipazione alla gara, come ribadito dall’Autorità con
orientamento costante.
Secondo 1’Autorità l’obbligo di aggiornamento dei prezzari,
considerando che la congruità della base d’asta è questione di
rilevanza generale, deve essere operante nei confronti di tutte le
gare di affidamento di lavori pubblici, indipendentemente dal
criterio di aggiudicazione o dalle modalità di formulazione delle
offerte.
Esiste effettivamente, dice l’Autorità, la possibilità che, per
ragioni anche non imputabili alla stazione appaltante, decorra un
lasso temporale significativo tra l’approvazione del progetto e la
pubblicazione del bando di gara.
L’eventuale ritardo della stazione appaltante nell’indire la gara,
pur potendo di fatto frustrare le finalità per le quali è imposto
l’aggiornamento annuale dei prezzi, non può comunque determinare
l’annullamento del bando, in quanto l’obbligo di aggiornamento dei
prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a
quelle ad essa successive.
La stazione appaltante che non dispone di un proprio prezzario
dovrà, aggiunge l’Autorità, utilizzare l’ultimo prezzario regionale
vigente nel momento dell’approvazione del progetto, dopo averlo
sottoposto ad una verifica di congruità.
Fonte: www.autoritalavoripubblici.it
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