Il Consiglio di Amministrazione della
Commissione nazionale
paritetica per le Casse edili (CNCE) - di cui fanno parte,
com'è noto, tutte le Associazioni nazionali maggiormente
rappresentative del settore delle costruzioni - ha deliberato la
pubblicazione di un testo riguardante le
regole nazionali per il
rilascio del DURC da parte delle Casse Edili.
Il documento riporta quanto deciso dalle parti sociali sia in sede
contrattuale, sia nel Comitato della bilateralità e sia attraverso
le comunicazioni emanate dalla Commissione, in relazione alla
necessità di adeguamento delle procedure organizzative delle Casse
Edili alle innovazioni legislative in materia di DURC.
L'elaborazione di un “
testo unico” permette di rispondere
efficacemente alle sollecitazioni pervenute in materia da parte di
numerose Casse Edili e determina un'
applicazione univoca su
tutto il territorio nazionale.
Il testo contenente le regole per il rilascio del DURC riporta
importanti indicazioni in merito a:
- 1. Denuncia e versamento
- 2. Ore denunciate
- 3. Inadempienza non superiore a 100 euro
- 4. Data di verifica della regolarità
- 5. Accertamento della data di versamento
- 6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela
delle condizioni di lavoro
- 7. Sospensione di attività
- 8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati
- 9. Interessi di mora
- 10. Rateazione
- 11. Imprese straniere
- 12. Invito alla regolarizzazione
- 13. Procedure di contestazione
- 14. Cassa edile competente al rilascio
- 15. Firma del DURC
- 16. Trasmissione del documento
- 17. Durata del DURC
- 18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per
lavori pubblici
- 19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori
pubblici
- 20. Stipula contratto lavori pubblici
- 21. SAL e Saldo finale
- 22. Trasferta
- 23. Lavori privati
- 24. Lavori privati pluralità di imprese
- 25. Responsabilità solidale
Nel testo viene precisato che per i SAL e gli stati finali è
competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento
dei lavori.
In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo
in cui l’impresa ha la sede legale tuttavia l’impresa stessa ha
facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in
ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa
Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.
Nel
testo allegato è possibile riscontrare nel dettaglio
tutte le indicazioni relative ai 25 punti precedentemente
elencati.
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