UNA NUOVA CIRCOLARE SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

26/03/2008

Il Consiglio di Amministrazione della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) - di cui fanno parte, com'è noto, tutte le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni - ha deliberato la pubblicazione di un testo riguardante le regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili.
Il documento riporta quanto deciso dalle parti sociali sia in sede contrattuale, sia nel Comitato della bilateralità e sia attraverso le comunicazioni emanate dalla Commissione, in relazione alla necessità di adeguamento delle procedure organizzative delle Casse Edili alle innovazioni legislative in materia di DURC.
L'elaborazione di un “testo unico” permette di rispondere efficacemente alle sollecitazioni pervenute in materia da parte di numerose Casse Edili e determina un'applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.

Il testo contenente le regole per il rilascio del DURC riporta importanti indicazioni in merito a:
  • 1. Denuncia e versamento
  • 2. Ore denunciate
  • 3. Inadempienza non superiore a 100 euro
  • 4. Data di verifica della regolarità
  • 5. Accertamento della data di versamento
  • 6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro
  • 7. Sospensione di attività
  • 8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati
  • 9. Interessi di mora
  • 10. Rateazione
  • 11. Imprese straniere
  • 12. Invito alla regolarizzazione
  • 13. Procedure di contestazione
  • 14. Cassa edile competente al rilascio
  • 15. Firma del DURC
  • 16. Trasmissione del documento
  • 17. Durata del DURC
  • 18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici
  • 19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici
  • 20. Stipula contratto lavori pubblici
  • 21. SAL e Saldo finale
  • 22. Trasferta
  • 23. Lavori privati
  • 24. Lavori privati pluralità di imprese
  • 25. Responsabilità solidale
Nel testo viene precisato che per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.
In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l’impresa ha la sede legale tuttavia l’impresa stessa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.
Nel testo allegato è possibile riscontrare nel dettaglio tutte le indicazioni relative ai 25 punti precedentemente elencati.

A cura di Paolo Oreto


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