Il Ministero dello Sviluppo economico ha dato, ieri, con una nota
indirizzata all’Unioncamere, Camere di Commercio d’Italia, avente
come oggetto “
Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13
del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37” ha dato i
necessari chiarimenti richiesti sugli adempimenti imposti dal
Decreto stesso recante “Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.” che entra in vigore oggi vediamo quali sono le
novità ed i punti controversi per i quali ci sono differenti
interpretazioni.
La nota del Ministero a firma del Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministero dello Sviluppo economico
Raffaello Sestini tratta
le seguenti problematiche:
- gli obblighi documentali in caso di trasferimento
dell’immobile
- la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa
la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
- i contenuti della garanzia del venditore
- la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia
del venditore
- i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune
sanzioni
- la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli
impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
Il Decreto n. 37/2008, composto da
15 articoli e da 2
allegati, in riferimento a quanto previsto all’articolo 3,
comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, da oggi manda in pensione:
- il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la
sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n.
380/2001;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14
e 16, che sono, quindi, abrogati.
Le norme contenute nel decreto devono essere applicate,
a
partire da oggi, a tutti gli impianti, di qualsiasi natura,
posti al servizio degli edifici, collocati all’interno degli
stessi, indipendentemente dalla destinazione d'uso a partire dal
punto di consegna della fornitura.
Devono, quindi, essere conformi alle norme del decreto:
- gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
- gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
- gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
Ma il problema più controverso e sul quale sono già intervenuti il
Consiglio nazionale del Notariato ed il Capo ufficio del
Ministero dello Sviluppo economico
Raffaello Sestini,
riguardano principalmente l’articolo 13 del decreto stesso in cui
viene precisato, in un unico comma, che “I soggetti destinatari
delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la
documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso
e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di
trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.”.
Il citato articolo 13 ha fatto sorgere
molteplici dubbi
circa il
trasferimento degli immobili senza garanzia, la
nozione stessa di trasferimento, il problema legato ai
contratti di affitto in corso e tanti altri sui quali è già
intervento il Ministero stesso con il parere inviato ieri
all'Unioncamere.
In atto sembra che la situazione sia la seguente:
- per quanto concerne il trasferimento degli immobili, lo stesso
può essere effettuato anche in assenza di garanzia, con la
possibilità di deroga prevista dal Codice civile. Deve, però,
essere chiarito tra le parti lo stato degli impianti ed i notai
devono assicurarsi che i venditori abbiano informato gli acquirenti
dello stato di non conformità degli impianti stessi e che gli
acquirenti abbiano, effettivamente, compreso che, di fatto
acquistano un immobile che, prima di essere utilizzato, deve essere
messo a norma;
- per quanto concerne la nozione di trasferimento sembra che la
norma riguardi qualsiasi tipo di trasferimento , anche quelli a
titolo gratuito, in quanto il principio della norma stessa è quello
della tutela della sicurezza delle persone;
- nel caso di locazioni in corso, sembra che le stesse dovrebbero
continuare senza nessun problema e che l’obbligo scatti alla data
di scadenza del contratto, cioè al momento della stipula di un
nuovo contratto;
- nel caso di nuove locazioni, sembra, invece, che non sia
possibile derogare a quanto previsto dall’articolo 13 del
decreto.
Ricordiamo che, in riferimento a quanto previsto nel dm n. 37/2008,
tutti gli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso e collocati all'interno
degli stessi o delle relative pertinenze possono essere realizzati
da imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; unica condizione
è quella prevista all’articolo 4 del decreto in cui viene precisato
che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere
in possesso di adeguati requisiti professionali meglio descritti
nel citato articolo 4.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti deve essere redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza
delle normative più rigorose in materia di progettazione il
progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica
richiesta.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del
decreto n. 37/2008.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I al decreto, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto
degli impianti stessi.
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