DA OGGI IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

27/03/2008

Il Ministero dello Sviluppo economico ha dato, ieri, con una nota indirizzata all’Unioncamere, Camere di Commercio d’Italia, avente come oggetto “Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37” ha dato i necessari chiarimenti richiesti sugli adempimenti imposti dal Decreto stesso recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.” che entra in vigore oggi vediamo quali sono le novità ed i punti controversi per i quali ci sono differenti interpretazioni.

La nota del Ministero a firma del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo economico Raffaello Sestini tratta le seguenti problematiche:
  • gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile
  • la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
  • i contenuti della garanzia del venditore
  • la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore
  • i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni
  • la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
Il Decreto n. 37/2008, composto da 15 articoli e da 2 allegati, in riferimento a quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, da oggi manda in pensione:
  • il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
  • gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001;
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, che sono, quindi, abrogati.
Le norme contenute nel decreto devono essere applicate, a partire da oggi, a tutti gli impianti, di qualsiasi natura, posti al servizio degli edifici, collocati all’interno degli stessi, indipendentemente dalla destinazione d'uso a partire dal punto di consegna della fornitura.
Devono, quindi, essere conformi alle norme del decreto:
  • gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • gli impianti di protezione antincendio.
Ma il problema più controverso e sul quale sono già intervenuti il Consiglio nazionale del Notariato ed il Capo ufficio del Ministero dello Sviluppo economico Raffaello Sestini, riguardano principalmente l’articolo 13 del decreto stesso in cui viene precisato, in un unico comma, che “I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.”.
Il citato articolo 13 ha fatto sorgere molteplici dubbi circa il trasferimento degli immobili senza garanzia, la nozione stessa di trasferimento, il problema legato ai contratti di affitto in corso e tanti altri sui quali è già intervento il Ministero stesso con il parere inviato ieri all'Unioncamere.
In atto sembra che la situazione sia la seguente:
  • per quanto concerne il trasferimento degli immobili, lo stesso può essere effettuato anche in assenza di garanzia, con la possibilità di deroga prevista dal Codice civile. Deve, però, essere chiarito tra le parti lo stato degli impianti ed i notai devono assicurarsi che i venditori abbiano informato gli acquirenti dello stato di non conformità degli impianti stessi e che gli acquirenti abbiano, effettivamente, compreso che, di fatto acquistano un immobile che, prima di essere utilizzato, deve essere messo a norma;
  • per quanto concerne la nozione di trasferimento sembra che la norma riguardi qualsiasi tipo di trasferimento , anche quelli a titolo gratuito, in quanto il principio della norma stessa è quello della tutela della sicurezza delle persone;
  • nel caso di locazioni in corso, sembra che le stesse dovrebbero continuare senza nessun problema e che l’obbligo scatti alla data di scadenza del contratto, cioè al momento della stipula di un nuovo contratto;
  • nel caso di nuove locazioni, sembra, invece, che non sia possibile derogare a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto.
Ricordiamo che, in riferimento a quanto previsto nel dm n. 37/2008, tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso e collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze possono essere realizzati da imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; unica condizione è quella prevista all’articolo 4 del decreto in cui viene precisato che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali meglio descritti nel citato articolo 4.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del decreto n. 37/2008.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I al decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto degli impianti stessi.

A cura di Paolo Oreto


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