PERMESSO DI COSTRUIRE E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SUBORDINATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

31/03/2008

A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.

Vengono citati i suddetti commi, rispettivamente n. 288 dell’art. 1 e n. 282 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto entrambi nascondono delle insidie di non poco conto che vanno necessariamente esaminate.

Per quanto concerne il primo comma citato, c’è da sottolineare che in esso vi sono diversi punti oscuri, ovvero:
  • innanzitutto il comma così com’è scritto evidenzia una limitata applicazione che, come troppo spesso avviene in Italia, può comportare parecchia confusione nella sua applicazione; vale infatti dal primo gennaio 2009 sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005 ovvero le celebri Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, ma quest’ultima non è una norma vincolante, ma solo di indirizzo per le Regioni per la predisposizione della certificazione; solo poche Regioni hanno anticipato i tempi definendo in criteri per la certificazione energetica in assenza delle Linee Guida nazionali, ma per tutte le altre Regioni non è assolutamente obbligatorio conoscere il concetto di “certificazione energetica”. In realtà, esiste l’attestato di qualificazione energetica, ma nella pratica questo è solo un’asseverazione da parte del direttore dei lavori che può essere utilizzato solo ai fini fiscali per ottenere le detrazioni fiscali ma non in ambito edilizio (infatti il decreto è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
  • In ultima analisi la certificazione energetica delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche nessuno sa cosa sia.
Il secondo comma citato, evidenzia una ulteriore perplessità: se dallo scorso 1 gennaio 2008 il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio, com’è possibile che ancora non sono stati definiti gli standard per l’ottenimento della certificazione energetica? Come per il precedente comma, l’attestato di qualificazione energetica non può essere utilizzato ai fini edilizi, quindi, in linea teorica, dal primo di gennaio di quest’anno fino alla definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica nessun edificio potrebbe ottenere il certificato di agibilità. Naturalmente questo evento non si verificherà mai e, in attesa di un sicuro condono, di una proroga o quant’altro, i costruttori andranno avanti ignorando totalmente questo nuovo adempimento.




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