A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di
costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al
reimpiego delle acque meteoriche.
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso
di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione
energetica dell’edificio.
Vengono citati i suddetti commi, rispettivamente n. 288 dell’art. 1
e n. 282 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008), in quanto entrambi nascondono delle insidie di
non poco conto che vanno necessariamente esaminate.
Per quanto concerne il primo comma citato, c’è da sottolineare che
in esso vi sono diversi punti oscuri, ovvero:
- innanzitutto il comma così com’è scritto evidenzia una limitata
applicazione che, come troppo spesso avviene in Italia, può
comportare parecchia confusione nella sua applicazione; vale
infatti dal primo gennaio 2009 sino all’emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del Dlgs
192/2005 ovvero le celebri Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.
- Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
certificazione energetica dell’edificio, ma quest’ultima non è una
norma vincolante, ma solo di indirizzo per le Regioni per la
predisposizione della certificazione; solo poche Regioni hanno
anticipato i tempi definendo in criteri per la certificazione
energetica in assenza delle Linee Guida nazionali, ma per tutte le
altre Regioni non è assolutamente obbligatorio conoscere il
concetto di “certificazione energetica”. In realtà, esiste
l’attestato di qualificazione energetica, ma nella pratica
questo è solo un’asseverazione da parte del direttore dei lavori
che può essere utilizzato solo ai fini fiscali per ottenere le
detrazioni fiscali ma non in ambito edilizio (infatti il decreto è
stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
- In ultima analisi la certificazione energetica delle
caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio
idrico e al reimpiego delle acque meteoriche nessuno sa
cosa sia.
Il secondo comma citato, evidenzia una ulteriore perplessità: se
dallo scorso 1 gennaio 2008 il rilascio del certificato di
agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione
della certificazione energetica dell’edificio,
com’è possibile
che ancora non sono stati definiti gli standard per l’ottenimento
della certificazione energetica? Come per il precedente comma,
l’attestato di qualificazione energetica non può essere utilizzato
ai fini edilizi, quindi, in linea teorica, dal primo di gennaio di
quest’anno fino alla definizione delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica nessun edificio potrebbe ottenere il
certificato di agibilità. Naturalmente questo evento non si
verificherà mai e, in attesa di un sicuro condono, di una proroga o
quant’altro, i costruttori andranno avanti ignorando totalmente
questo nuovo adempimento.
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