Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 46 dell’11 gennaio 2006,
ha stabilito che un intervento in deroga può essere ritenuto
ammissibile solo se ed in quanto le opere autorizzate siano
destinate a finalità di interesse pubblico.
La concessione in deroga richiesta contemplava un considerevole
aumento di volumetria di un immobile sito nel centro storico
cittadino (si trattava dell’elevazione, per tre piani, di un
edificio, comportante un aumento di volumetria di quasi 5.600 mc.,
destinati alla realizzazione di diciassette unità abitative).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza, ricorda che le concessioni
in deroga erano ammesse dalla disciplina edilizia comunale,
limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse
pubblico.
La regione ha ritenuto che la prevista realizzazione di una casa
albergo priva di lavanderia, di servizio bar etc. gestiti dalla
stessa società alberghiera e in assenza della previsione che gli
acquirenti delle singole unità abitative destinassero le stesse
alla società alberghiera, non assicurasse, di fatto, l’effettiva
utilizzazione ricettiva analoga a quella alberghiera che, in
ipotesi, avrebbe potuto giustificare l’intervento in questione in
quanto intervento di interesse pubblico; inoltre, la trasformazione
edilizia avrebbe comportato il mancato rispetto degli standards
urbanistici per ciò che atteneva alla dotazione minima dei
parcheggi.
La realizzazione di una casa albergo senza le dotazioni anzidette
e, soprattutto, in assenza di ogni previsione di vincolo delle
unità abitative realizzande a tale specifica attività, lasciavano
emergere, in effetti, un consistente dubbio in merito alla
effettività dell’intenzione della proprietà di operare la
prescritta destinazione; questo, naturalmente, non avrebbe impedito
alla richiedente il titolo in deroga di operare una integrazione,
sul punto, della propria istanza; ma correttamente, in assenza di
precisazioni e vincoli specifici in proposito, la Regione ha
ritenuto la delibera comunale – che sorvolava del tutto su tale
aspetto, sebbene questo fosse stato evidenziato dallo stesso
tecnico comunale con parere n. 3031/441 del 27 febbraio 1991- priva
dei necessari presupposti.
L’intervento in deroga poteva ritenersi ammissibile solo se ed in
quanto le opere autorizzate fossero risultate per certo destinate a
finalità di interesse pubblico (nella specie, all’uso alberghiero
e, più precisamente, a casa albergo); solo in tal caso, infatti,
l’ordinamento consente – in presenza della previsione di tale
specifico potere in seno allo strumento di pianificazione comunale
– di derogare alla ordinaria disciplina pianificatoria.
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