Venedì scorso, il Minsero dello Sviluppo economico ha diffuso
alcune risposte ai “quesiti interpretativi” sulla sicurezza degli
impianti formulati da Confedilizia in merito ai contratti di
locazione con una nota, il cui contenuto è, qui di seguito,
riportato
“Si fa riferimento ai quesiti formulati da codesta spettabile
Confederazione con nota n. 12108.08/gst/dg in data 27 marzo 2008 e
concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di
riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti
all'interno degli edifici.
Al riguardo, è possibile fornire una risposta rassicurante, tale da
consentire un ripensamento della scelta di dare indicazione
negativa circa la stipula di nuovi contratti di locazione. Infatti,
come già evidenziato nella nota interpretativa in data 26 marzo
2008, cui la nota in epigrafe si riferisce, il decreto in oggetto
semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, non
solo in caso di compravendita ma anche in caso di locazione degli
immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci le norme a
tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano
all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento
dell'attuale sistema sanzionatorio. In particolare, ai quattro
singoli quesiti interpretativi proposti si osserva quanto
segue.
Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione di
conformità al conduttore, si osserva che il testo dell'articolo 13
esplicita la possibilità del venditore e del compratore di
accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna
della dichiarazione di conformità
Lo stesso articolo 13 quando prevede che la "stessa documentazione"
"sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo
l'indicazione dei documenti da consegnare, ma anche la possibile
deroga in esame. Il locatore e il locatario potranno pertanto
accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di
conformità, come già peraltro evidenziato nella predetta nota del
26 marzo 2008.
Quanto alla possibilità di non consegnare anche il progetto si
osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l'elaborato
tecnico per i nuovi impianti "sotto soglia") costituisce parte
integrante della dichiarazione di conformità, d'altro lato la
dichiarazione di conformità completa le indicazioni del progetto
(che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante
l'attestazione del suo rispetto nella realizzazione
dell'impianto
Ne consegue che, sotto il profilo della finalità di interesse
generale concernente la pubblica incolumità, la consegna del
progetto senza la certezza che esso corrisponda all'impianto non è
utile. Alla luce di quanto considerato si ritiene che il tenore
letterale della norma consenta di intendere che la prevista deroga
alla consegna di documenti possa estendersi al progetto.
Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano di
collaudo e ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità
si osserva che esiste una profonda differenza tra lo specifico
collaudo, specifica verifica normativamente prevista solo per
alcuni impianti, e la dichiarazione di conformità, resa
dall'installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle
norme di sicurezza applicabili
In alcuni casi, la dichiarazione di conformità vale non come
collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli
impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr 462/2001).
Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche
attività industriali "a rischio" (legge "Seveso", impianti nucleari
… ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si
rinvengono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a
collaudo.
Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE,
dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere
tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo
rilasciato.
In particolare:
- gli impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati
dall'Enpi prima e Ispesl dopo, fino all'entrata in vigore del Dor
162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il
25 giugno 1999;
- le caldaie condominiali cioè di potenza superiore a circa 35kW,
dovevano essere collaudate dall'Ancc e successivamente dall'Ispesl,
fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della
direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.
Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto
d'uso e di manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti
casi:
- per gli appartamenti di civile abitazione, come già detto nella
nota del 26 marzo u.s., solo l'eventuale impianto di riscaldamento
autonomo;
- per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti
condominiali): il libretto dell' impianto di riscaldamento
centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano
presenti;
- per gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o
industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione
relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di
trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di
condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo
la disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr 626/94 e successive
modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del settore).
Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it
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