Mentre l’interesse di quasi tutti gli operatori si è concentrato
sull’
articolo 13 (documentazione) del
decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
relativo al nuovo Regolamento sugli impianti, non sono stati
attenti nella stessa maniera ad i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8
quì di seguito riportati:
“
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto,
resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,
o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di
richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi
sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza
impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata
termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura.”.
Ora, mentre è quasi del tutto scontato che un immobile di nuova
costruzione sia dotato della dichiarazione di conformità
dell’impianto, è molto semplice che immobili costruiti parecchi
anni orsono non siano in possesso di tale documento e deve essere
chiaro che sia nel caso di trasferimento di immobile che nel caso
di locazione, il nuovo proprietario o il conduttore dell’immobile,
per potere effettuare la richiesta di una nuova fornitura o per la
variazione della portata termica di gas o per la richiesta di nuovi
allacciamenti o nel caso di impianti elettrici di aumento di
potenza impegnata con raggiungimento della potenza di 6 kw, deve
allegare alla richiesta o la dichiarazione di conformità
dell’impianto di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto o la
dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6 dello
stesso decreto.
E’ ovvio, quindi, che mentre è possibile derogare esplicitamente,
come è possibile evincere dai chiarimenti del Consiglio nazionale
del Notariato e dal Ministero dello sviluppo economico, con
opportune clausole nell’atto di vendita o nel contratto di
locazione, ad allegare all’atto di trasferimento stesso
dell’immobile o al contratto di locazione la copia della
dichiarazione di conformità dell’impianto ovvero la dichiarazione
di rispondenza dello stesso, deve essere nello stesso modo chiaro
che o il nuovo proprietario o l’inquilino avranno l’obbligo di
presentare tali documentazioni alle aziende erogatrici dei servizi
di acqua, luce e gas, per richiedere i relativi allacciamenti o per
aumentare le potenze esistenti.
Dovranno, quindi, procedere ad incaricare un tecnico per la
redazione della dichiarazione di rispondenza e mentre al decreto è
allegato un fac-simile della dichiarazione di conformità, non vi è
alcuna indicazione sulla dichiarazione di rispondenza che dovrà, di
fatto, certificare la conformità degli impianti alle norme in
vigore al momento della realizzazione o della modifica
dell’impianto.
Deve essere, altresì, chiaro che nel caso in cui il nuovo
proprietario o l’inquilino non producano uno dei due documenti
necessari entro 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura,
il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura stessa.
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