Stamattina, il
via libera definitivo del Consiglio dei
ministri al
decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Con il disco verde del Governo al provvedimento viene data
attuazione all’articolo 1, comma 2 della legge n. 123/2007
che razionalizza le norme sulla sicurezza e salute del lavoro.
(Testo unico sulla sicurezza).
Il Ministro del lavoro
Cesare Damiano ha affermato “Ce
l'abbiamo fatta, il decreto legislativo non era scontato. E’ il
testo più avanzato nella legislazione europea”, mentre il ministro
della salute
Livia Turco ha aggiunto soddisfatta “E' stato
fatto un lavoro di squadra, un lavoro straordinario: cambiano le
norme sulla sicurezza. E’ una legge che si basa sulla promozione
della sicurezza e l'assunzione di responsabilità del mondo delle
imprese. Si tratta di norme che avviano un processo molto, molto
significativo”.
Non siamo ancora in possesso del testo definitivo del decreto
legislativo che metteremo in rete non appena disponibile ma
sappiamo che il governo ha tenuto conto delle osservazioni della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di quelle
delle competenti commissioni di Camera e Senato.
Il Consiglio dei ministri nel tenere, poi, conto delle osservazioni
fatte dalle competenti commissioni di Camera e Senato ha differito
il termine dell'entrata in vigore per l'applicazione dell'articolo
17 sulla valutazione dei rischi e gli elementi normativi ad esso
collegati ed il sottosegretario al Lavoro,
Antonio Montanino
ha commentato “Diamo tempo alle imprese per mettersi in regola;
dato che non abbiamo intento punitivo ma solo quello di garantire
la sicurezza e salute sui lavoratori”.
Ricordiamo che
il provvedimento ridisegna la materia della
salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi
contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco
di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in
un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in
piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni
internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle
competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117
della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo,
varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante
coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori
che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna
differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi,
con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i
prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in
azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori
territoriali, e la creazione di un rappresentante di sito
produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e
pericolose;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di
vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse,
eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza
degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma
al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la
circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a
indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche,
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali
l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia
della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri
indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena
dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non
abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere
esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata
pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto
legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la
sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda,
con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole
violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate
dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola
non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.
Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare
concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur
tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una
riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena
con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un
massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il
datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in
conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul
lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente,
inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della
delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590)
causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali,
attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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