DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SI DEFINITIVO

01/04/2008

Stamattina, il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il disco verde del Governo al provvedimento viene data attuazione all’articolo 1, comma 2 della legge n. 123/2007 che razionalizza le norme sulla sicurezza e salute del lavoro. (Testo unico sulla sicurezza).
Il Ministro del lavoro Cesare Damiano ha affermato “Ce l'abbiamo fatta, il decreto legislativo non era scontato. E’ il testo più avanzato nella legislazione europea”, mentre il ministro della salute Livia Turco ha aggiunto soddisfatta “E' stato fatto un lavoro di squadra, un lavoro straordinario: cambiano le norme sulla sicurezza. E’ una legge che si basa sulla promozione della sicurezza e l'assunzione di responsabilità del mondo delle imprese. Si tratta di norme che avviano un processo molto, molto significativo”.

Non siamo ancora in possesso del testo definitivo del decreto legislativo che metteremo in rete non appena disponibile ma sappiamo che il governo ha tenuto conto delle osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di quelle delle competenti commissioni di Camera e Senato.
Il Consiglio dei ministri nel tenere, poi, conto delle osservazioni fatte dalle competenti commissioni di Camera e Senato ha differito il termine dell'entrata in vigore per l'applicazione dell'articolo 17 sulla valutazione dei rischi e gli elementi normativi ad esso collegati ed il sottosegretario al Lavoro, Antonio Montanino ha commentato “Diamo tempo alle imprese per mettersi in regola; dato che non abbiamo intento punitivo ma solo quello di garantire la sicurezza e salute sui lavoratori”.

Ricordiamo che il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
  • l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
  • il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
  • la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
  • il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
  • la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
A cura di Paolo Oreto


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