Con la circolare n. 8 dello scorso 31 marzo, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha fornito nuove indicazioni sul
processo di trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato. Il
D.L. 248/2007, convertito dalla Legge 31/2008 ha prorogato al 30
settembre, considerate le criticità operative che hanno
accompagnato il primo periodo di applicazione, il termine per
aderire alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro
subordinato disciplinata dall'art. 1, commi 1202 e ss., della Legge
296/2006.
L'art. 1, comma 1203 della citata Legge 296/2006 stabilisce che gli
accordi sindacali
promuovono la trasformazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinati. La
circolare chiarisce subito che parlando di
trasformazione,
la procedura presuppone, all'atto dell'attivazione della stessa, la
necessaria sussistenza del rapporto di collaborazione e la
conseguente preclusione ai rapporti di collaborazione già
ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata.
La nota fornisce, inoltre, ulteriori delucidazioni in merito alle
tipologie di contratto meritevoli di migliore considerazione per
l'applicazione della procedura di trasformazione, ed in particolare
quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione
mediante:
- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore
settimanali;
- contratti a tempo determinato (non inferiori ai 24 mesi);
- contratti di apprendistato.
Per quanto concerne i destinatari, l'accordo prevede la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi. L'accordo prevede anche la
trasformazione di tutti quei rapporti di collaborazione già oggetto
di accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purché non
esistano provvedimenti o sentenze di natura
definitiva, che
abbiano già ricondotto i predetti accordi nell'ambito di lavoro
subordinato con conseguenti effetti sia sul piano contributivo che
su quello sanzionatorio.
L'art. 1, comma 1210 della Legge 296/2006 prevede che la durata del
rapporto subordinato abbia una durata di almeno 24 mesi. In
relazione a questo comma, non è ammissibile nessuna deroga, pena la
decadenza della procedura di trasformazione. L'unica eccezione è
rappresentata dall'opotesi di cessazione per giusta causa o
dimissioni del lavoratore secondo la procedura introdotta dalla
Legge 188/2007.
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