Diamo ai nostri lettori, in anteprima, il testo del decreto
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri dell'1 aprile
2008, puntualizzando che nel testo continuano a essere presenti
pesanti sanzioni sia amministrative che penali.
Ricordiamo che il nuovo testo unico in materia di sicurezza sul
lavoro ridisegna il quadro generale in materia di sicurezza
rivisitando e ricollocando in un'ottica d'insieme la lunga serie di
disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni. Da una
prima analisi del testo si evince come il legislatore abbia voluto
dare un'enfasi particolare al tema delle sanzioni, inserendo ben 27
articoli che a vario titolo vogliono rispondere ai tragici eventi
ed infortuni che negli ultimi anni hanno flagellato il nostro
paese.
Ma andiamo con ordine.
Il
Titolo I al Capo IV (Disposizioni penali) del
testo prevede sanzioni per:
- il datore di lavoro e il dirigente (art. 55), per i quali sono
previste sanzioni amministrative da 100 a 12.000 euro e l'arresto
da 2 mesi ad 1 anno;
- il preposto (art. 56), per il quale sono previste sanzioni
amministrative da 300 a 2.000 euro e l'arresto da 1 a 3 mesi;
- i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
(art. 57), per i quali le sanzioni vanno da un mese d'arresto o
ammenda da 600 a 2.000 euro per i primi, da 4 a 8 mesi di arresto o
ammenda da 15.000 a 45.000 euro per i fabbricanti ed i fornitori,
ed infine arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro
per gli installatori;
- il medico competente (art. 58), per il quale è previsto
l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 500 a 10.500 euro;
- per i lavoratori (art. 59), con arresto fino ad un mese o
ammenda da 50 a 600 euro;
- per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi,
i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo (art. 60), per i quali è prevista solo la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.
Il
Titolo II tratta la
sicurezza
all'interno dei luoghi di lavoro. L'art. 63 definisce i
requisiti di salute e di sicurezza che devono essere soddisfatti
all'interno dei luoghi di lavoro. L'art. 64 definisce gli obblighi
del datore di lavoro per quanto concerne:
- le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di
emergenza, e le uscite di emergenza;
- l'eliminazione dei difetti rilevati all'interno dei luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la pulitura dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
al fine assicurare condizioni igieniche adeguate;
- la manutenzione ed il controllo degli
impianti e dei dispositivi di sicurezza
L'art. 66 vieta l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di
pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.
L'art. 67 obbliga la notifica all'organo di vigilanza competente
territoriale della costruzione e
realizzazione/ampiamenti/ristrutturazioni di edifici o locali
destinati a lavorazioni industriali.
L'art. 68, Capo II, definisce le sanzioni in caso di inosservanza
dei precedenti articoli ed i particolare vengono ammesse sanzioni
per il datore di lavoro che vanno dall'arresto da 3 a 12 mesi o
ammenda da 1.000 a 16.000 euro.
L'art. 87,
Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche)
Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale) definisce le sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni in materia di impianti e
apparecchiature elettriche ed in particolare: arresto da 2 a 6 mesi
o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Il
Titolo IV definisce gli
obblighi di
tutte le persone interessate all'interno dei cantieri temporanei o
mobili e al capo III, vengono definite le sanzioni per:
- i committenti e i responsabili dei lavori, arresto da 2 a 6
mesi o sanzione amministrativa da 1.200 a 10.000 euro;
- i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, arresto da 2 a 6 mesi o sanzioni da 1.250 a 12.000
euro;
- i datori di lavori e i dirigenti, arresto da 2 a 6 mesi o
ammenda da 500 a 12.000 euro;
- i preposti, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
euro;
- i lavoratori, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 500 a 5.000
euro.
Il
Titolo V definisce le
disposizioni
generali in tema di segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro, definendo al capo II (artt. 165 - 166) le sanzioni
a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6
mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto
(arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il
Titolo VI definisce le
disposizioni
generali in tema di movimentazione manuale dei carichi,
definendo al capo II (artt. 170 - 171) le sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda
da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due
mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il
Titolo VII definisce le
disposizioni
generali in tema di attività lavorative che comportano l'utilizzo
di attrezzature munite di videoterminali, definendo al
capo III (artt. 178 - 179) le sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a
10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o
sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il
Titolo VIII definisce le
disposizioni
generali in tema di attività lavorative sottoposte ad agenti fisici
(rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici,
radiazioni,…), definendo al capo VI (artt. 219 - 220) le
sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da
2 a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 12.000 euro) e a carico del medico
competente (arresto fino a tre mesi o sanzione da 1.000 a 4.000
euro).
Il
Titolo IX definisce le
disposizioni
generali in tema di sostanze pericolose, definendo al capo
IV (artt. 262 - 265) le sanzioni a carico del datore di lavoro e
del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 18.000
euro), a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione
amministrativa da 200 a 1.200 euro), a carico del medico competente
(arresto fino a due mesi o sanzione da 200 a 4.500 euro) ed infine
a carico dei lavoratori (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100
a 400 euro).
Il
Titolo X definisce le
disposizioni
generali in tema di esposizione ad agenti biologici,
definendo al capo IV (artt. 282 - 286) le sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda
da 2.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto da 4 a 8
mesi o sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro), a carico del
medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 1.000 a
4.000 euro), a carico dei lavoratori (arresto fino a 1 mese o
ammenda da 103 a 600 euro) ed infine vengono definite le sanzioni
concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti con sanzione
amministrativa da 100 a 500 euro.
Infine, il
Titolo XI definisce le
disposizioni generali in tema di protezione da atmosfere
esplosive, definendo al capo II (art. 297) le sanzioni a
carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.
© Riproduzione riservata