L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è intervenuta sul problema della
realizzazione da parte di privati di opere pubbliche oggetto di
accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni in
attuazione di specifici programmi urbanistici quali i piani di
riqualificazione urbana con la propria
determinazione n. 4 del 2
aprile 2008 recante “
Realizzazione di opere pubbliche da
parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con
le amministrazioni”.
L’Autorità, nelle premesse ha rilevato che gli accordi
convenzionali citati rientrano nei cosiddetti “
programmi
complessi”, che a partire dagli anni ’90 sono stati introdotti
nel sistema nazionale di governo del territorio, attribuendo ai
soggetti privati interessarti un ruolo attivo nella politica di
trasformazione territoriale. Detti programmi si caratterizzano,
quindi, per rappresentare un
complesso sistematico di interventi
pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle
opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente
l’ambito territoriale oggetto di intervento.
Tali accordi convenzionali, quindi, trovano la loro espressione
formale, in particolare, nelle convenzioni urbanistiche, il cui
archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall’
art.
28 della legge n. 1150/1942 e si iscrivono a pieno titolo
nell’alveo dell’amministrazione negoziata, ove l’esercizio del
potere viene canalizzato nelle forme dell’accordo con i potenziali
destinatari dei suoi effetti.
Nel chiedersi se le opere che il privato si impegna a realizzare
mediante le convenzioni citate siano da ritenersi assoggettate alla
disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, l’Autorità
ha richiamato la
sentenza della Corte di Giustizia europea del
12/07/2001, in materia di esecuzione di opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione oggetto delle convenzioni di lottizzazione,
così come disciplinata dalla normativa italiana di riferimento
all’epoca vigente (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; legge 29 settembre
1964, n. 867; legge 17 agosto 1942, n. 1150) e tale sentenza ha
affermato che la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui
trattasi è da ricondurre al genus “
appalto pubblico di
lavori” con l’obbligo, quindi, di esperire
procedure ad
evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria; obbligo che
sussiste anche nel caso in cui la scelta degli imprenditori
incaricati della progettazione e dell’esecuzione delle opere spetti
al lottizzante (titolare del permesso di costruire), non essendo
necessario che il soggetto che conclude un contratto con
l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare
direttamente la prestazione pattuita, potendo tale soggetto farla
eseguire a terzi.
L’Autorità conclude la propria determinazione evidenziando che le
procedure ad evidenza pubblica che risultano più consone al tipo di
affidamento in questione sembrano essere la
finanza di
progetto di cui agli artt. 153 e seguenti ed il
dialogo
competitivo di cui all’art. 58 del Codice dei contratti (al
momento non ancora concretamente utilizzabile, non essendo stato
emanato ed entrato in vigore il regolamento attuativo ex art. 5) a
seconda che l’amministrazione ritenga di addivenire ad un
affidamento concessorio, includendovi quindi anche l’eventuale
successiva gestione delle opere realizzate, ovvero ad un mero
appalto per l’esecuzione delle opere e ritenendo, in conclusione,
che:
- la realizzazione di opere prevista dalle convenzioni
urbanistiche rientra nella nozione di appalto pubblico di
lavori;
- l’affidamento dell’esecuzione delle suddette opere soggiace
alla disciplina contenuta negli artt. 32, comma 1, lett. g), 121,
comma 1, e 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, salvo il caso in
cui le amministrazioni procedenti abbiano esperito preventivamente
una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del privato
sottoscrittore del relativo accordo convenzionale.
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