REGOLAMEMENTO ATTUATIVO

07/04/2008

E’ in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il Regolamento che il Ministero dell’Economia ha predisposto in riferimento a quanto previsto nell’articolo 35, commi dal 28 al 34 del decreto-legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Con il nuovo regolamento, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti precedentemente indicati e connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore con la precisazione che l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Attestazione ritenute fiscali
In riferimento a quanto previsto, nell’articolo 2 del decreto, l’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali da parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei responsabili fiscali dei centri di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
Ovviamente l'asseverazione rilasciata dai soggetti precedentemente indicati è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e all’utilizzo da parte dell’impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

Attestazione contributi previdenziali e assicurativi
L’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice della seguente documentazione:
  • a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
    • 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
    • 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
    • 3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
  • b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento da parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei responsabili fiscali dei centri di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o dei soggetti di cui all’artciolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
Il rilascio da parte del subappaltatore del prospetto analitico redatto in forma libera ovvero della asseverazione del professionista e del DURC con riferimento a tutti i soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell’articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 e l’esibizione all’ente appaltante nel momento del pagamento del corrispettivo della citata documentazione da parte dell’impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell’articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006.
Deve essere, anche, precisato che le disposizioni del nuovo decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all’articolo 35, comma 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale stessa.

A cura di Paolo Oreto


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