E’ in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il
Regolamento che il Ministero dell’Economia ha predisposto in
riferimento a quanto previsto nell’articolo 35, commi dal 28 al 34
del decreto-legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Con il
nuovo
regolamento, l'
appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti precedentemente indicati e
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore con la precisazione che
l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta
documentazione.
Attestazione ritenute fiscali
In riferimento a quanto previsto, nell’articolo 2 del decreto,
l’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento
delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati
nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o
del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e delle copie del modello F24 corredate delle
ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo
subappalto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali da
parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante
una asseverazione dei responsabili fiscali dei centri di cui
all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 o dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
Ovviamente l'asseverazione rilasciata dai soggetti precedentemente
indicati è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e all’utilizzo da parte dell’impresa subappaltatrice del
modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle
ritenute fiscali relative al personale impiegato nell’esecuzione
delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
Attestazione contributi previdenziali e assicurativi
L’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti
impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa
appaltatrice della seguente documentazione:
- a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
- 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
- 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun
lavoratore;
- 3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi
importi contributivi versati;
- b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato
dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di
ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il
pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti
attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati
nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o
del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui
all’articolo 1 del decreto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento da parte dell’impresa
subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione
dei responsabili fiscali dei centri di cui all’articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o dei soggetti di
cui all’artciolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro).
Il rilascio da parte del subappaltatore del prospetto analitico
redatto in forma libera ovvero della asseverazione del
professionista e del DURC con riferimento a tutti i soggetti
impiegati nell’esecuzione dell’opera esonera l’impresa appaltatrice
dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell’articolo
35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 e l’esibizione all’ente
appaltante nel momento del pagamento del corrispettivo della citata
documentazione da parte dell’impresa appaltatrice, determina la non
applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni
amministrative previste nel comma 33 dell’articolo 35 del citato
decreto legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle
modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35
del decreto legge n. 223 del 2006.
Deve essere, anche, precisato che le disposizioni del nuovo
decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si
applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture
e servizi di cui all’articolo 35, comma 34 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro
dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale stessa.
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