Mentre siamo in attesa che il Presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano firmi il
decreto legislativo sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato, in via definitiva,
nello scorso Consiglio dei Ministri dell’1 aprile, precisiamo che
il provvedimento avrà un
avvio con rodaggio dovuto al fatto
che tutte le norme, inserite nei 306 articoli e nei 51 allegati,
saranno operative non appena il provvedimento stesso sarà
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, mentre per la predisposizione
del
documento di valutazione dei rischi, comprese le
disposizioni sanzionatorie, diventeranno efficaci
decorsi 90
giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo stesso.
Ma al pericolo del rodaggio, associamo, anche la possibilità che il
decreto, in caso di vittoria del centro-destra, possa essere
modificato, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, sfruttando la possibilità dei decreti correttivi
previsti dalla stessa legge n. 123/2007. Tale indicazione è stata
confermata da
Maurizio Sacconi (sottosegretario al Lavoro
nel precedente governo Berlusconi) che ha dichiarato “Se il
centrodestra dovesse prevalere alle prossime elezioni, saranno
subito riconvocate le parti sociali per correggere un testo unico
troppo sbilanciato sulle sanzioni. Devono essere privilegiati
strumenti come la prevenzione, la formazione e la semplificazione,
come hanno chiesto anche le 15 organizzazioni delle imprese”.
Per quanto concerne il
DURC, in riferimento a quanto
previsto nell’
articolo 90 del decreto legislativo
recentemente approvato ed in via di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, è possibile osservare che lo stesso, che nelle linee
generali richiama l’articolo 3 Del D.Lgs. n, 494/1996, contiene, in
entrambi i provvedimenti, gli “obblighi del committente o del
responsabile dei lavori”.
Dall’esame dei due articoli (art. 90 del nuovo D.Lgs. e art. 3 del
D.Lgs. n. 494/1996 notiamo quanto segue:
- i commi 1 di entrambi (a parte il riferimento all’articolo 3
del D.Lgs. n. 626/1994 che nel nuovo D.lgs. diventa articolo 15
dello stesso), sono identici;
- i commi 2 sono identici;
- i comma 3 sono diversi, visto che nel nuovo D.Lgs. la nomina
del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata in
tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese a
prescindere da entità uomini-giorno e da cantieri in cui i lavori
possano comportare rischi particolari (lettere a) e b), comma 3 del
D.Lgs. n. 494/1996) ;
- i comma 4, a parte i riferimenti ad altri articoli, sono
identici;
- il comma 5 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 4-bis del
D.Lgs. n. 494/1996;
- il comma 6 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 5 del D.Lgs. n.
494/1996;
- il comma 7 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 6 del D.Lgs. n.
494/1996;
- il comma 8 del nuovo D.Lgs., a parte i riferimenti ad altri
articoli, è identico al comma 6 del D.Lgs. n. 494/1996;
- il comma 8 del nuovo D.Lgs., a parte i riferimenti ad altri
articoli, è identico al comma 7 del D.Lgs. n. 494/1996;
- il comma 9 del nuovo D.Lgs., pur riferendosi alla stessa
problematica, risulta notevolmente modificato rispetto al comma 8
del del D.Lgs. n. 494/1996;
- i commi 10 e 11 del nuovo D.Lgs. sono del tutto nuovi.
In particolare, riferendoci al comma 9 del nuovo D.Lgs. osserviamo
che:
- nella lettera a) la novità consiste nel fatto che la verifica
dell’idoneità tecnica professionale non viene più effettuata
soltanto per mezzo della iscrizione alla camera di commercio ma
attraverso una serie di adempimenti meglio indicato nell’allegato
XVII al Decreto stesso e soltanto nel caso di lavori non soggetti a
permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio
attività è possibile effettuare la verifica dell’idoneità soltanto
con la presentazione del Certificato della camera di commercio e
con un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti
indicati nel citato allegato XVII;
- nella lettera b), nel caso di lavori non soggetti a permesso di
costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività è
possibile sostituire le dichiarazioni dell’INPS, dell’INAIL e delle
Casse edili con un’autocertificazione relativa alla regolarità
contributiva e al contratto collettivo applicato;
- la lettera b-bis) del D.Lgs. n. 494/1996, relativa al DURC, non
è riportata nel nuovo D.Lgs.;
- la lettera c) del nuovo D.Lgs, ripropone, opportunamente
modificata ed integrata la lettera b-ter del precedente D.Lgs. n.
494/1996.
Alla luce, quindi, di quanto è possibile evincere dal testo del
nuovo D.Lgs., sembrano corrette le osservazioni che la Filca
nazionale (il sindacato degli Edili della Cisl) ha manifestato in
un comunicato diffuso qualche giorno fa in cui il segretario
aggiunto
Pino Virgilio precisa: “Rispetto al testo
originario è stato cancellato l’obbligo da parte dell’impresa
committente di fornire il Durc, il documento unico di regolarità
contributiva, all’amministrazione concedente. E’ un preoccupante
passo indietro rispetto ai progressi fatti negli ultimi anni”.
Diversa, ovviamente, l’interpretazione del Ministero del Lavoro
che, attraverso il sottosegretario
Antonio Montanino,
precisa “Non intendiamo rinunciare al Durc uno strumento
indispensabile nella lotta al sommerso. L'obbligo di presentare il
Durc resta. Lo abbiano escluso solo per le attività edilizie per le
quali non è richiesto il permesso di costruire. Si tratta di
piccoli interventi di manutenzione, peraltro poco numerosi, per i
quali abbiamo optato sulla semplificazione”.
© Riproduzione riservata