Come evidenziato in un comunicato del GSE, il GSE stesso, ai sensi
del DM 18 gennaio 2008 n.40 pubblicato sulla GU del 14 marzo 2008
recante
Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, rientra tra i soggetti pubblici di cui
all'art. 1 lettera a) del citato provvedimento. Pertanto i
pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro sono subordinati alle
verifiche presso Equitalia Servizi Spa secondo le modalità e le
tempistiche previste dal decreto.
Ricordiamo, infatti, che dal 29 marzo scorso, data di entrata in
vigore del regolamento, le pubbliche amministrazioni, prima di
effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro
devono procedere alla verifica di eventuali inadempimenti del
creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A.
In particolare, il soggetto pubblico, dopo la registrazione sul
portale wwwv.acquistinretepa.it, deve comunicare il codice fiscale
dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica,
nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le
segnalazioni.
Successivamente alla procedura di registrazione Equitalia Servizi
S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla
parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al
servizio di verifica, sempre attraverso il portale
wwwv.acquistinretepa.it.
Per effettuare la verifica l'operatore deve inserire il codice
fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero
identificativo del pagamento da effettuare.
Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà l'eventuale ammontare del
debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento,
comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora
dovuti.
Il soggetto pubblico non potrà procedere al pagamento delle somme
dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del
debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della
comunicazione.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di
versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte
del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno
venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia
Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico,
indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può
conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il
termine senza che il competente agente della riscossione abbia
notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento
di somme per l'importo dovuto, il soggetto pubblico procede al
pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Dal Regolamento in oggetto della presente sono escluse le società a
prevalente partecipazione pubblica per le quali sarà adottata una
disciplina diversa con successivo regolamento.
Ricordiamo che, a seguito provvedimento che nasce dall'articolo
48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 facente parte
del pacchetto di misure varate con la Finanziaria per il 2007, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva pubblicato la
circolare 6 agosto 2007, n. 28 in cui era precisato che non vi
erano dubbi sulla immediata applicabilità delle disposizioni di cui
all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che erano ritenute
pienamente efficaci anche in assenza del regolamento.
Alla circolare del Ministero avevano fatto seguito la circolare 4
settembre 2007, n. 29 della Ragioneria dello Stato nella quale
veniva precisato che he le Pubbliche Amministrazioni, prima di
effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, dovevano limitarsi a
chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
successivamente la direttiva del soggetto riscossore nazionale
(Equitalia) prot. DRI/AC/2007/010 dello scorso 12 settembre cui
veniva allegato un modello di autocertificazione.
Per ultimo ricordiamo che la citata circolare 6 agosto 2007, n. 28
è stata definitivamente sospesa, di fatto dall'articolo 19 del
Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.
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