Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 di ieri 9 aprile 2008 sono stati
pubblicati due decreti legislativi relativi alle modifiche del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che entreranno in
vigore il 24 aprile prossimo
Il primo è il
decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62
recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni
culturali”, mentre il secondo è il
decreto legislativo 26 marzo
2008, n.. 63 recante “Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio”.
Ricordiamo che i due decreti legislativi sono stati approvati nel
corso del consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 e che il primo
interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e
artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni
archivistici e definisce una più stringente salvaguardia del
patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti
giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
il secondo decreto legislativo, invece, innova in materia di
nozione di paesaggio, pianificazione paesistica, regime delle
autorizzazioni paesaggistiche.
Le più importanti modifiche introdotte dal nuovo
decreto
legislativo relativo ai beni culturali consistono in:
- una più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie,
accordi internazionali e normativa interna per assicurare il
controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti
al patrimonio culturale specificando che questi non sono
assimilabili a merci;
- nella conferma della disciplina della Convenzione Unesco del
1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni
per ottenerne la restituzione;
- nella salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di
proprietà pubblica, nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a
scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino
dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di
scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza
culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli
atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove
regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti,
all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Per quanto concerne, invece, le modifiche introdotte dal
decreto
legislativo relativo al paesaggio le stesse riguardano la parte
Terza del Codice e muovono dalla considerazione, di recente
ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007
n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve
essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri
interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del
territorio.
Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal
provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:
- definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi
espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova
definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione
Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del
Codice.
- pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità
della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del
territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze
delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la
partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le
regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici
(vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti
amministrativi di vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da
principio regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi
gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla
realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche
quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e
attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi
richieste in base all’insussistenza di regole.
- autorizzazione degli interventi sul paesaggio.
Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo
ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo
sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice, le
Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo
sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai
vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta
la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del
parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il
Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli
strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici.
Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento
amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze
hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a
quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una
conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha
ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza,
decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai
comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi
dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione
tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che
valutano gli aspetti paesaggistici;
- revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di
rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di
specificare le regole che devono essere osservate in virtù del
vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro
limiti e con prescrizioni precise e certe);
- demolizioni ecomostri. Viene prevista l’istituzione di
un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di
assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente,
per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta
congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge
finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni
di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero
del paesaggio.
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