Il
Consiglio di Stato con
decisione n. 1305
depositata in cancelleria il
28 marzo 2008, respingendo
l’appello del comune di Roma, conferma la sentenza di primo grado
del Tar del Lazio emessa nel mese di dicembre 2006 che aveva
dichiarato illegittima la delibera del comune di Roma che istituiva
il fascicolo del fabbricato.
I giudici del Tar Lazio, con la citata sentenza, erano intervenuti
in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la
delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005
della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n.
31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del
“fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto
nella Regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre
2002 che consentiva ai Comuni, al fine di conoscere lo stata di
conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un
fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.
Nella sua pronuncia, il Tar aveva, fra l’altro, rilevato come il
libretto casa non possa “legittimamente essere il duplicato dei
dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti
sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli
correttamente” e che “è illegittima l’imposizione di oneri
complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza
una minima discriminazione tra loro”, aggiungendo altresì che la
legge “non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici
di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al
fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle
condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo
in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del
caso con graduazione dei rimedi da realizzare”.
Il Consiglio di Stato, dopo che con ordinanza n. 1580 del 27 marzo
2007 aveva respinto il ricorso del comune di Roma avverso la
sentenza del Tar del Lazio (il Comune di Roma, assieme alla Regione
Lazio, all’Ordine degli architetti di Roma, all’Unione romana
ingegneri ed architetti ed al coordinamento unitario delle
professioni del Lazio avevano richiesto al Consiglio di Stato la
sospensione della sentenza del Tar del Lazio), oggi pone fine
definitivamente alla questione confermando, con la citata decisione
n. 1305, l’illegittimità della delibera del Comune di Roma; il
Consiglio di Stato rileva fra l’altro che la stessa è fondata su
“generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale
sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sulla
intervenuta ricomprensione del territorio del Comune tra quelli
suscettibili di rischio sismico”.
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