La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
decreto 22 marzo 2008,
n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici" ha in parte modificato la documentazione da produrre
per l'ottenimento del
certificato di prevenzione
incendi.
In particolare, nella seconda ed ultima fase per ottenimento del
certificato di prevenzione incendi, che consiste nella richiesta di
sopralluogo al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, è
necessario produrre una documentazione che attesti l'effettiva
adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto
precedentemente approvato e l'adempimento delle eventuali
prescrizioni aggiuntive formulate dallo stesso Comando all'atto del
rilascio del parere di conformità.
Alla domanda di sopralluogo va allegata la documentazione tecnica
atta a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e
le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in
opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio. Per quanto concerne gli impianti rilevanti ai fini
della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione
della legge 46/90, andava presentata la dichiarazione di conformità
redatta in riferimento all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n.
46.
La sostituzione della legge 46/90 con il Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 ha modificato in
parte la dichiarazione di conformità per questa tipologia di
impianti che adesso va realizzata in riferimento all'articolo 7 del
suddetto decreto ed in particolare va resa sulla base del modello
di cui all'allegato I al decreto, cui fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il
progetto realizzato da un professionista iscritto negli albi
professionali se gli impianti sono inseriti in un'attività soggetta
al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando
gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10 o, in alternativa,
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto.
La dichiarazione di conformità può anche essere rilasciata dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, del dm 22/01/2008, n.
37 secondo il modello di cui all'allegato II del decreto.
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