Giallo sull’ultima versione del
Decreto legislativo (ma è
veramente l’ultima?)
sulla sicurezza approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri dell’1 aprile scorso.
Leggendo attentamente il testo ed in particolare l’
articolo
90 del Titolo IV, che di fatto ripropone, in parte, l’articolo
3 del D.Lgs: n. 494/1996 ed in particolare il comma 3 dello stesso,
ci si accorge che l’
obbligo della nomina del coordinatore per la
progettazione nasce soltanto nei
cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese e non più nei casi previsti dal
precedente comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 494/1996 in cui
tale obbligo nasceva nei cantieri la cui entità presunta era pari o
superiore a 200 uomini-giorno e nei cantieri i cui lavori
comportavano rischi particolari (definiti dall’allegato II al
D.Lgs. n. 494/1996).
Tale nuova disposizione, inserita nel comma 3 del citato articolo
90, deve essere letta congiuntamente a quella riportata nel comma
11 dello stesso articolo in cui (nell’ultima versione del D.Lgs. in
nostro possesso ed allegata alla presente news) viene detto
testualmente: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori non soggetti a permesso di costruire”.
Il comma 11, quindi, elimina, in tutte le opere private non
soggette al permesso di costruire, l’obbligatorietà della nomina
del coordinatore per la progettazione e, quindi, l’obbligo della
stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento, visto che tale
obbligo è a carico, come previsto all’articolo 91, comma 1, lettera
a) del nuovo D.Lgs., del coordinatore stesso.
Altro cambiamento radicale sembra che sia previsto anche per il
Documento unico di regolarità contributiva, poiché, sempre
nel caso di interventi non soggetti a permesso di costruire, il
DURC stesso
viene sostituito, come previsto all’articolo 90,
comma 9, lettera b),
da una semplice autocertificazione.
Spariscono, così, con il nuovo D.Lgs, emanato in riferimento
all’articolo 1 della legge n. 123/2007,
due dei cardini
fondamentali della sicurezza, per altro già consolidati da
alcuni anni.
Queste novità hanno provocato grandi preoccupazioni tra i sindacati
dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali ed i
professionisti.
I Sindacati e l’Ance hanno chiesto un incontro al Ministro del
Lavoro Cesare Damiano che li incontrerà mercoledì 16 aprile dopo le
elezioni.
Sul problema attenzionato dai sindacati, dagli imprenditori e dai
professionisti è interventuto il sottosegretario al Lavoro
Antonio Montanino spiegando che il ministero ha già
provveduto a correggere il testo del Decreto legislativo ed in
particolare l’articolo 90 dello stesso nei punti controversi
relativi al DURC, con l’obbligatorietà della presentazione del DURC
stesso anche per i lavori non soggetti a permesso di costruire.
Ma nulla è stato aggiunto sulla nomina del coordinatore per la
progettazione e se tutto resterà così come indicato nell’attuale
comma 3, dovremo rassegnarci ad non avere più i piani di sicurezza
in tutti i lavori privati.
In verità non comprendiamo come un testo già approvato dal
Consiglio dei Ministri e pronto per essere inviato al Capo dello
Stato per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale possa essere modificato dal Ministero prima della
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma ci accontentiamo della
dichiarazione del sottosegretario Mantagnino che ha precisato “il
testo con le correzioni è alla firma del Presidente della
Repubblica
Giorgio Napolitano già dalla settimana scorsa e
il presidente avrà 15 giorni di tempo per siglarlo” ed ha aggiunto
“Il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, data
simbolica, il 1 maggio, festa del lavoro”.
Per ultimo ci sia lecito osservare come l’articolo 1 della citata
legge n. 123/2007 era prevista l’adozione di uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro ma non era previsto uno stravolgimento di situazioni già
consolidate negli anni.
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