Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze 12 marzo 2008 recante “Modalità di attuazione dei
commi, da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le
nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del
Trattato CE”.
Il decreto contenente le
disposizioni attuative della legge n.
244/2007 (Finanziaria 2008) conferma per ciascun lavoratore -
assunto nel 2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato - in
più rispetto alla media degli occupati del 2007 a favore dei datori
di lavoro per l'
incremento occupazionale in Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, un
credito d’imposta, fino a tutto il 2010, pari a
333
euro al mese aumentato a
416 euro in caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di “lavoratore
svantaggiato”.
Il decreto che individua le linee guida che potranno consentire
l’operatività del bonus consta di 9 articoli in cui vengono
riproposte, le norme riportate nei commi da 539 a 547 dell’articolo
2 dellacitata legge n. 244/2007 che, in particolare, è possibile
condensare come segue.
Soggetti beneficiari (art. 2)
Possono beneficiare del credito d’imposta di cui alla citata legge
n. 244/2007, tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 (anche per assunzioni già
effettuate prima della pubblicazione del decreto attuativo sulla
gazzetta ufficiale), in qualità di datori di lavoro incrementano il
numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise.
Non possono fruire del bonus assunzioni, in quanto espressamente
esclusi dalla norma:
- gli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica;
- le regioni, province, comuni e comunità montane;
- iconsorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di
demani collettivi.
Calcolo dell’incremento della base occupazionale (art.
3)
Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente
occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1
dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2007.
L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato,
sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella
sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al
numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente
impiegati dal datore di lavoro.
Misure e limiti di fruizione del credito d’imposta (art.
4)
L'importo del bonus è pari a 333 euro mensili per ciascun
lavoratore assunto, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”
(articolo 2, lettera f, punto xi, del regolamento Ce n. 2204/2002)
precisando che, in riferimento alla norma viene considerata
lavoratrice svantaggiata “qualsiasi donna di un'area geografica al
livello NUTS II (classificazione delle unità territoriali per la
statistica) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il
100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella
quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso
di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei
tre anni civili precedenti”.
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante
dalla differenza tra numero dei lavoratori a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e numero dei lavoratori a tempo
indeterminato, mediamente occupati dall’1 gennaio al 31 dicembre
2007.
Per le assunzioni a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto
proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal
relativo contratto nazionale di lavoro.
Condizioni di ammissibilità (art. 5)
Sono quattro le condizioni per essere ammessi a fruire del credito
d’imposta e precisamente:
- la prima riportata nella lettera a) del comma 1 che i soggetti
assunti siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- non abbiano mai lavorato prima
- abbiano perso l’impiego precedente
- siano in procinto di perdere l’impiego precedente
- siano portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992
- siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di
“lavoratore svantaggiato” (in pratica qualsiasi lavoratrice donna
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise)
- la seconda riportata nella lettera b) del comma 1 in cui viene
precisato che devono essere rispettate le prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità
lavorative che non danno diritto all'agevolazione
- la terza riportata nella lettera c) del comma 1, in cui viene
precisato che devono essere rispettate le norme in materia di
salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni
- la quarta ed ultima riportata nella lettera d) del comma 1 in
cui viene precisato che il datore di lavoro non deve aver ridotto
la base occupazionale nel periodo compreso tra l’1 novembre 2007 ed
il 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età
pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni
volontarie o del licenziamento per giusta causa
Modalità di accesso (art. 6)
Per accedere al credito d’imposta occorre attendere un
Provvedimento che il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
sulla gazzetta ufficiale e, quindi, entro il 9 maggio prossimo;
tale provvedimento conterrà un’istanza telematica contenente i dati
stabiliti nel provvedimento stesso.
Per fruire del credito d’imposta i soggetti beneficiari devono
inoltrare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31
gennaio 2009 l’istanza telematica predisposta con il provvedimento
precedentemente indicato e per le assunzioni agevolabili effettuate
a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di
attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari
inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data
di attivazione della stessa procedura.
L'Agenzia delle entrate:
- deve esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico di
presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati,
l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla
norma;
- entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi
disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica
al soggetto interessato.
La data dell'accertato esaurimento dei fondi sarà resa con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che sarà
pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia.
I soggetti che riceveranno la comunicazione telematica attestante
l'accoglimento dell'istanza saranno tenuti ad inviare all'Agenzia
delle entrate, dall’1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della
condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto. Con
la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del
minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno
precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce
presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata,
relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il
mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art.
7, comma 2, del decreto.
I soggetti eventualmente non ammessi al beneficio per esaurimento
dei fondi stanziati potranno presentare dall’1 aprile al 20 aprile
di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica.
L'importo del credito richiesto con le nuove istanze potrà essere
al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le
nuove istanze saranno ammesse al beneficio secondo l'ordine
cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti
delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito
richiesto, mancato invio della comunicazione; indicazione nella
comunicazione presentata di minori crediti spettanti.
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