Mentre siamo in attesa della
circolare esplicativa sulle norme
tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008, necessaria per
alcuni parti delle nuove Norme tecniche delle costruzioni del 2008
che, in atto, non è possibile applicare, il Consiglio Nazionale dei
Geologi nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n. 42/2008, ha
deciso di impugnare dinanzi al TAR del Lazio il D.M. “Norme
tecniche per le costruzioni” emanato dal Ministero delle
Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il
Capo Dipartimento della Protezione Civile e pubblicato sul
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008.
Il Consiglio nazionale dei Geologi è stato spinto ad assumere tale
iniziativa per le seguenti motivazioni:
- il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti,
fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche
delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria
civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità
geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di
cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative
tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto
legislativo 163/2006, , l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso
Eurocodice C7;
- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non
solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto
estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che
privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi
delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni
geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli
interessi dell’intera collettività sotto il triplice profilo,
economico, della sicurezza e delle risorse naturali e
ambientali;
- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza
di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n°
31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al
D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno
2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;
- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con
l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008, derivano
anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato
dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto
74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;
- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui
70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di
parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza,
ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60
circa sono modifiche redazionali e di ortografia;
- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in
fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in
patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso
da quello preposto dall’ordinamento per la redazione delle Norme
Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, avente in sé le competenze
scientifico/professionali adeguate e congrue per tale
redazione;
- la difformità sostanziale tra il testo approvato dall’Assemblea
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato
sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili
vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto
inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.
Non volendo entrare nel merito delle singole osservazioni non
possiamo non essere colpiti dalla penultima in cui si afferma che
il
Ministero delle Infrastrutture ha apportato,
in fase
di emanazione del decreto e successivamente all’approvazione
del Consiglio superiore dei Lavori pubblici,
oltre 220 modifiche
delle quali 70 sostanziali e significative; non sta a noi
verificare se tali modifiche, come asserito nel documento, sono
state apportate “in patente violazione di legge ed eccesso di
potere” ma ci sia lecito osservare come, se le affermazioni del
Consiglio nazionale dei geologi fossero vere, sarebbe stato
utilizzato un meccanismo non proprio cristallino.
Sull’argomento il presidente del Consiglio dei geologi della
Sicilia dott.
Gianvito Graziano ha precisato che “Rispetto
alle precedenti normative, si assiste ad una pericolosa involuzione
nei riguardi di quegli aspetti geologico-tecnici, che dovrebbero
costituire delle insostituibili garanzie di conoscenza, a tutela
degli interessi della collettività”.
Il Presidente Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti
della Sicilia arch.
Rino La Mendola ha aggiunto che “La
veloce evoluzione della normativa sismica, dal 2003 ad oggi, ha
segnato una profonda svolta nella progettazione delle strutture. Il
metodo degli stati limite sta progressivamente sostituendo il
metodo delle tensioni ammissibili, con il quale abbiamo progettato
e realizzato gran parte del nostro patrimonio edilizio (specie
quello in cemento armato). Il legislatore nazionale, dalla OPCM
3274 del 2003 al DM 14/01/2008, ha emanato una serie di norme,
creando una sorta di Torre di Babele: basti pensare che oggi, per
effetto del regime transitorio, per il calcolo strutturale si può
fare riferimento indistintamente alle regole dettate dal
DM.16/01/1996, dal DM 14/0/2005 e dal DM 14/01/2008. La stessa
confusione registriamo nel campo della sicurezza nei cantieri e nel
settore dei lavori pubblici ; confusione che ci fa spesso
rimpiangere il vecchio regolamento di cui al Regio Decreto n°350
del 1895, che ha egregiamente guidato gli operatori del settore per
più di un secolo. In questo contesto è da inquadrare, non solo il
ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi, ma il proliferare di
quesiti proposti agli organi competenti, da Amministrazioni locali
e Regionali, sulla corretta applicazione di norme che si
sovrappongono sempre più.”.
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