Il mancato stabilimento della residenza entro il termine di
diciotto mesi dall’acquisto nel comune ove è ubicato l’immobile
acquistato con l’agevolazione
prima casa non comporta la
decadenza delle agevolazione previste per l’acquisto della prima
casa, qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza
maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello
di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile.
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle
Entrate con la
Risoluzione 140/E dello scorso 10 aprile a
seguito di una richiesta di interpello presentata da un
contribuente che, avendo acquistato un immobile ad uso abitativo di
nuova costruzione avvalendosi, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, del regime agevolativo
prima casa, non aveva
potuto trasferire la propria residenza a causa dell’inagibilità
dello stesso immobile casusata da
abbondanti infiltrazioni
d’acqua provenienti dal tetto documentate, fra l’altro, da un
verbale della Polizia Municipale.
La risoluzione 140/E dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre,
chiarito che per fruire delle agevolazioni previste per la prima
casa non è più previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad
abitazione principale (come indicato anche nella Circolare 12
agosto 2005, n. 38/E), ma, considerata la rilevanza sociale che
riveste la casa di abitazione di proprietà, solo quello di
stabilire la propria residenza, anche in un altro immobile, purché
quest’ultimo sia ubicato nello stesso comune dove si trova quello
acquistato con l’agevolazione prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che
Ricorre il
caso della forza maggiore - come peraltro evidenziato dalla Corte
di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 –
quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non
prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un
ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non
imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità
dell’evento.” (v. risoluzione 1 febbraio 2002, n. 35/E).
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