Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa,
nell’ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, agevolati con la detrazione del
55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) siano effettuati da
più soggetti, i cui nominativi, indicati nella scheda informativa,
non coincidano con quelli riportati sulle fatture o sul bonifico,
l’agevolazione è riconosciuta a coloro che hanno effettivamente
sostenuto le spese, a condizione che i loro nomi risultino dalle
relative fatture.
Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il
possessore o detentore dell’immobile, che sostengano le spese per
gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la
convivenza risulti fin dall’inizio dei lavori.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n.
34/E del 4 aprile 2008, nell’ambito delle risposte fornite ai
quesiti formulati dai C.a.f. in merito alle corrette modalità di
compilazione del modello 730/2007.
Come noto, il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel prevedere
le modalità applicative della detrazione del 55% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ha
previsto, fra gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti,
l’invio all’ENEA, entro sessanta giorni dalla fine di lavori, della
scheda informativa e, per le sole persone fisiche non titolari di
reddito d’impresa, il pagamento delle spese sostenute tramite
bonifico bancario o postale.
In tal ambito, con la citata C.M. n. 34/E/2008 l’Agenzia delle
Entrate, richiamando le indicazioni già fornite con riferimento
agli adempimenti necessari per usufruire della detrazione IRPEF del
36% per le ristrutturazioni edilizie, nell’ipotesi in cui più
soggetti sostengano le spese per la realizzazione dell’intervento,
ha chiarito che:
- in caso di mancata coincidenza tra il nominativo riportato
nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della
fattura, la detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici spetta al soggetto che ha
effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che il suo
nominativo sia indicato in fattura;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per
la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del
55%, a condizione che il requisito della convivenza, che deve
essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall’inizio dei
lavori.
Fonte:
www.ance.it
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