Con un comunicato stampa dello scorso 9 aprile, il Ministero dello
Sviluppo economico ha comunicato che sono stati firmati i
decreti attuativi della Finanziaria 2008 che rendono
pienamente operativi da qui al 2010 gli
sgravi fiscali per le
famiglie che migliorano l’efficienza energetica della propria
casa.
Chi investe per rendere energeticamente più efficiente la
propria abitazione paga meno tasse e riduce la propria bolletta
energetica. Infatti, da qui al 2010, nella dichiarazione
annuale dei redditi (in pratica fino a quella che faremo a maggio
2011) si potrà detrarre il 55% di tutte le spese sostenute per
risparmiare energia nella propria abitazione e fino a 200 € se si
acquista un frigorifero ad alta efficienza.
Il Ministero ricorda che per quanto riguarda le ristrutturazioni,
gli interventi ammessi all’incentivo sono:
- la sostituzione di caldaie inefficienti;
- l’isolamento termico delle pareti e delle coperture;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda;
- la sostituzione delle finestre;
- interventi integrati che riguardano l’edificio nel suo
complesso.
L’incentivo è legato alla garanzia che siano raggiunti determinati
livelli di efficienza energetica.
Ecco le novità più significative:
- per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto
l’utilizzo, oltre delle caldaie a condensazione (che sono quelle a
più alto rendimento oggi disponibili), anche di altri generatori,
quali le pompe di calore a gas o elettriche, che hanno un
rendimento anche superiore alle caldaie a condensazione;
- per gli interventi più semplici, quali la sostituzione delle
finestre in singoli alloggi e l’installazione di pannelli solari
per l’acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti burocratici,
semplificando i formulari informativi e rendendo facoltativa la
certificazione energetica, prevedendo la possibilità per il
cittadino di predisporre la documentazione necessaria anche senza
il supporto di un tecnico abilitato;
- la detrazione delle spese sostenute (al 55%) può essere
ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni
variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente che può quindi
commisurare la quota annuale al proprio reddito.
Fonte:
Ministero dello Sviluppo economico
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